Con l’ordinanza n. 13260 dell’8 maggio 2026, illustrata dall’Agenzia delle Entrate in un articolo pubblicato il 25 giugno 2026, la Corte di Cassazione torna ad affrontare il tema della validità della notificazione delle cartelle di pagamento presso l’abitazione del destinatario. La pronuncia chiarisce che la consegna dell’atto a una persona presente nell’abitazione che si qualifichi come familiare convivente è valida e che il solo certificato di stato di famiglia non è sufficiente a dimostrare l’inesistenza della convivenza.
Indice
La vicenda esaminata dalla Corte
Il caso trae origine dall’impugnazione di una cartella di pagamento notificata presso l’abitazione del contribuente e consegnata a un soggetto che, nella relata di notifica, si era qualificato come familiare convivente.
Il destinatario contestava la regolarità della notificazione sostenendo di vivere da solo e producendo, a sostegno della propria tesi, il certificato di stato di famiglia dal quale risultava l’assenza di altri conviventi.
Nessun obbligo di verifica per il notificatore
La Corte di Cassazione ha escluso che l’agente notificatore sia tenuto a svolgere accertamenti sull’effettiva identità o sul reale rapporto di convivenza del consegnatario.
Ai fini della validità della notificazione assume rilievo quanto dichiarato dalla persona che riceve l’atto e riportato nella relata di notificazione, documento che gode di particolare efficacia probatoria fino a querela di falso.
L’onere della prova grava sul destinatario
La Cassazione precisa che la notificazione può essere considerata invalida soltanto in presenza di un’assoluta incertezza sull’identità del ricevente oppure quando venga dimostrato che la consegna è avvenuta a un soggetto privo di qualsiasi rapporto familiare o di collegamento con l’abitazione.
L’onere di fornire tale prova grava sul destinatario dell’atto e non può essere assolto mediante la sola produzione dello stato di famiglia.
La pronuncia conferma così un orientamento consolidato volto a garantire certezza ed efficacia alle notificazioni effettuate presso il domicilio del contribuente, limitando le possibilità di contestazione alle sole ipotesi in cui sia concretamente dimostrata l’estraneità del soggetto che ha ricevuto l’atto.
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