Immobili inutilizzati: quando è possibile escluderli dalla tassazione TARI

Il punto di Stefania Zammarchi

Stefania Zammarchi 13 Luglio 2026
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Come è noto, l’art. 1, comma 641, della Legge n. 147/2013, individua il presupposto oggettivo della TARI, nel “possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani…”. Dunque, il presupposto non è la produzione effettiva di rifiuti urbani, quanto, piuttosto, la potenzialità delle superfici “chiuse” o scoperte (queste ultime devono essere accessorie alle utenze non domestiche) di produrre rifiuti urbani.    

I presupposti della TARI


Le disposizioni relative al tributo sui rifiuti, contenute nella Legge n. 147/2013, art. 1, comma 641 e seguenti, disciplinano nel dettaglio i presupposti della TARI e le modalità operative, nonché gli adempimenti a carico del contribuente e dell’Ente impositore. In particolare, il presupposto oggettivo è quello sopra riportato, mentre quello soggettivo, stabilito dal successivo comma 642, è rappresentato da “chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani”. Peraltro, il Legislatore della TARI ha previsto la solidarietà fra i soggetti che occupano i medesimi immobili, stabilendo che “essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria”.  A ciò va aggiunto che, per individuare le superfici imponibili ci viene in soccorso il comma 645, che specifica: “Fino all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani……”      

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