Con la nota dello scorso 5 giugno, IFEL ha fornito i propri chiarimenti sulla sentenza n. 12225/2026, sia evidenziando le caratteristiche del CUP che hanno condotto la Suprema Corte a dichiarare la natura tributaria del prelievo, sia indicando le modalità che i Comuni sono tenuti ad adottare nelle more dell’auspicato intervento del Legislatore.
I punti salienti della pronuncia delle Sezioni Unite
Come accennato, con la sentenza n. 12225, pubblicata il 1° maggio 2026, la Cassazione ha stabilito che il CUP ha natura tributaria, diversamente dal nomen juris stabilito dal Legislatore, in quanto questo non costituisce il fattore che ne qualifica la natura. Considerato tale aspetto, la stessa Corte ha ritenuto che “il canone unico patrimoniale di cui all’art. 1, comma 816-847, della legge n. 160 del 2019, ha, in ogni caso, natura tributaria”. Benché fosse scontato l’esito per la componente relativa alla diffusione di messaggio pubblicitari, in ragione di quanto avvenuto all’epoca dell’emanazione del D.Lgs. n. 446/1997, in relazione al quale la Corte Costituzionale aveva sancito la natura tributaria del CIMP, di cui all’art. 62 del richiamato decreto, e la natura patrimoniale del COSAP, disciplinato dal successivo articolo 63, non era altrettanto prevedibile che gli Ermellini avessero assunto la medesima posizione per la componente afferente all’occupazione di suolo pubblico.
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