Contesto di riferimento: in presenza di occupazione di suolo pubblico effettuata con le reti per la telecomunicazione è frequente la situazione in cui la concessione sia rilasciata ad una sola impresa che concede l’utilizzo della propria struttura ad altre imprese analoghe. Si intende verificare come sia dovuto il Canone Unico di cui all’art. 1, comma 816 e seguenti della Legge n. 160/2019. La criticità consiste nel fatto che le imprese non titolari della concessione, spesso pretendono di non dover versare il Canone Unico
Quesito: chi sono i soggetti passivi del Canone Unico per l’occupazione di suolo pubblico con reti di telecomunicazioni quando la concessione è rilasciata ad una solo impresa, pur in presenza di altre imprese che sfruttano la struttura della concessionaria per svolgere i medesimi servizi di telecomunicazione
La domanda posta a MIA; sulla base delle disposizioni relativa al Canone Unico di cui all’art. 1, comma 816 e seguenti della Legge n. 160/2019, come deve essere applicato il tributo nel caso di imprese di telefonia mobile quando la concessione per l’occupazione è rilasciata ad altra compagnia telefonica di cui sfruttano la rete?
LA RISPOSTA DI MIA
Canone Unico e Occupazione “in Via Mediata” delle Imprese Telefoniche
Quando un’impresa di telefonia mobile utilizza la rete di un’altra compagnia (c.d. “occupazione in via mediata”), la situazione è disciplinata dal comma 831 della L. 160/2019, modificato dal comma 848 dell’art. 1 della L. 178/2020, e chiarito ulteriormente dall’art. 5, comma 14-quinquies, del d.l. 146/2021.
La regola applicabile
Secondo la prassi interpretativa consolidata, entrambi i soggetti devono corrispondere il canone unico:
Il concessionario (titolare della concessione originaria): paga il canone in base al numero delle utenze che serve attraverso quella infrastruttura
L’operatore che usa la rete in via mediata: paga anch’esso il canone calcolato sulle proprie utenze servite tramite quella rete
Il canone è calcolato moltiplicando il numero delle utenze servite per la tariffa unitaria prevista dal comune (con un minimo di € 800,00 annui). Le utenze devono essere comunicate entro il 30 aprile di ciascun anno mediante autodichiarazione.
La criticità pratica
Questa materia genera notevole contenzioso, poiché le compagnie telefoniche spesso contestano questa doppia applicazione, sostenendo di dovere la tariffa forfettaria di € 800,00 prevista dal comma 831-bis (riservata agli “altri” operatori di comunicazione elettronica).
Tuttavia, secondo la Corte Costituzionale e l’orientamento prevalente della giurisprudenza (vedi sentenza n. 1387 dell’8 febbraio 2024 del Giudice di Pace di Treviso), il comma 831-bis si applica solo agli operatori che non occupano suolo pubblico, mentre per le compagnie telefoniche che utilizzano infrastrutture altrui per erogare servizio resta applicabile il regime del comma 831 con calcolo sulle utenze.
Aspetto critico: suoli disponibili vs. indisponibili
Un’importante distinzione riguarda la natura del suolo: se l’occupazione ricade su aree del patrimonio disponibile del comune (anziché demanio o patrimonio indisponibile), il rapporto è regolato dal diritto privato (locazione) e il Canone Unico non si applica.
Consiglio operativo: dato il contenzioso in corso, verifica con il tuo ufficio legale o con la consulenza Maggioli il trattamento specifico per ogni compagnia, distinguendo tra occupazioni dirette e indirette.
Canone unico e occupazione con impianti di telefonia mobile
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