Accollo debito d’imposta altrui e divieto di compensazione

Secondo un indirizzo costante della giurisprudenza (da ultimo, Cassazione, ordinanza n. 3930 del 16 febbraio 2025), «l’accollo di debiti erariali assume solo ed esclusivamente efficacia di accollo interno

Enzo Cuzzola 2 October 2025
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L’art. 8 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cd. ”Statuto del contribuente”) dispone che:
«1. L’obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione.
È ammesso l’accollo del debito d’imposta altrui senza liberazione del contribuente originario».
Posto, quindi, che l’accollo del debito d’imposta è ammesso in ambito tributario, è necessario stabilire, sulla base delle norme vigenti, se il debito accollato possa essere estinto mediante l’istituto della compensazione; a tale quesito ha dato soluzione l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 246/2025 del 17 settembre 2025.
Come è noto, in base all’art. 1 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124:
«1. Chiunque, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si accolli il debito d’imposta altrui, procede al relativo pagamento secondo le modalità previste dalle diverse disposizioni normative vigenti.
Per il pagamento, in ogni caso, è escluso l’utilizzo in compensazione di crediti dell’accollante.
I versamenti in violazione del comma 2 si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge. In tale eventualità, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalle disposizioni normative vigenti, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.»
In ambito tributario, quindi, l’accollo è ammesso solo se non effettuato tramite compensazione di crediti dell’accollante; da ciò ne deriva, dunque, che il debito oggetto di accollo tributario non può essere estinto utilizzando in compensazione crediti vantati dall’accollante nei confronti dell’erario.

A tal riguardo, l’Agenzia ha osservato che, secondo un indirizzo costante della giurisprudenza (da ultimo, Cassazione, ordinanza n. 3930 del 16 febbraio 2025), «l’accollo di debiti erariali assume solo ed esclusivamente efficacia di accollo interno, con due conseguenze: la prima è che soggetto debitore nei confronti dell’erario resta sempre l’accollato; la seconda è che, ancorché relativo a crediti e debiti d’imposta afferenti alla medesima annualità, l’assenza di identità soggettiva comporta che né l’accollante può compensare con i propri crediti d’imposta i debiti tributari di terzi che si è accollato, né quest’ultimo può pretendere dall’erario che i propri debiti si compensino con i crediti d’imposta dell’accollante».
La compensazione, disciplinata del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è possibile solo tra crediti e debiti del soggetto che esegue i versamenti; infatti, l’articolo 17 del citato d.lgs. n. 241 prevede espressamente che «I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.»

In merito, già con la risoluzione n. 140/E del 15 novembre 2017 è stato chiarito che l’istituto dell’accollo non è esperibile attraverso la compensazione ex art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in quanto quest’ultima «trova applicazione solo per i debiti (e i contrapposti crediti) in essere tra i medesimi soggetti e non tra soggetti diversi», ragion per cui «deve pertanto negarsi, in via generale, che il debito oggetto di accollo possa essere estinto utilizzando in compensazione crediti vantati dall’accollante nei confronti dell’Erario».
Per completezza di esposizione, si ricorda che i versamenti del debito d’imposta dell’accollato effettuati mediante compensazione con il credito d’imposta dell’accollante si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge. In tale eventualità, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalle disposizioni normative vigenti, oltre a permanere l’obbligo di versamento si applicano le sanzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Quindi, nel caso in cui si proceda ad effettuare, in sede di accollo, una compensazione tra crediti fiscali e:
debiti tributari, i competenti Uffici dell’Agenzia delle entrate procederanno a recuperare il dovuto e ad irrogare le relative sanzioni;
debiti di altri Enti, resterà confermato il debito nei confronti degli stessi.

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