Con la nota n. 133377/RU dello scorso 14 novembre l’Agenzia delle dogane ha fornito alcune precisazioni in merito Decreto del 7 agosto 2012 del Ministro dell’Economia e delle Finanze concernente l’utilizzo dei crediti derivanti dalla soppressa addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica di cui all’art. 6, del D.L. n. 511/1988, per la quota di spettanza erariale. In particolare, si fa riferimento al fatto che dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto stesso e quindi dal 9 novembre 2012, in conseguenza della soppressione della citata addizionale provinciale, i soggetti che operano nel settore di interesse, possono detrarre dalle rate di acconto a titolo di accisa sull’energia elettrica, il credito maturato per addizionale sull’energia elettrica risultante dal conguaglio della dichiarazione di consumo 2011. Infatti, in base all’art. 1 del citato Decreto le somme relative all’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica in eccedenza di quanto dovuto, quali risultano dalla dichiarazione di consumo di cui all’articolo 53, comma 8, del D.Lgs. n. 504/1995, relativa all’anno 2011, possono essere detratte fino alla concorrenza della medesima eccedenza, dai versamenti delle rate di acconto dell’accisa sull’energia elettrica. Tale disposizione, però, non vale qualora il presupposto d’imposta si sia verificato nel territorio di una regione a Statuto speciale. Pertanto, coloro che operano nelle regioni a statuto ordinario, che intendano avvalersi della facoltà descritta dovranno darne preventiva comunicazione all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente, indicando, altresì, la rata a partire dalla quale si scomputerà il credito. Inoltre, nella nota viene precisato che qualora i soggetti interessati abbiano già presentato istanza di rimborso in denaro e intendano avvalersi della facoltà sopra descritta, dovranno comunicare all’ufficio delle dogane la volontà di rinunciare al rimborso e richiedere, al contempo, la detrazione del credito con le rate da versare sul capitolo relativo all’accisa. La rinuncia alla domanda di rimborso comporterà il venir meno del diritto agli interessi.
Addizionale provinciale allaccisa sullenergia elettrica – Utilizzo dei crediti derivanti dalla soppressione – nota dellAgenzia delle dogane del 14 novembre 2012
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