Nel contesto del sequestro preventivo disposto ai sensi dell’art. 321 c.p.p. e delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, continua ad applicarsi il Codice delle leggi antimafia (d.lgs. n. 159/2011). In particolare, la normativa prevede la nomina di un amministratore giudiziario, con obblighi che riguardano anche gli aspetti fiscali.
La gestione dei beni sequestrati resta esente da alcune imposte, ma gli obblighi dichiarativi non vengono meno. Recenti modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2022 precisano che la sospensione del versamento riguarda solo imposte legate al possesso immobiliare, con obblighi dichiarativi in capo all’amministratore per garantire la corretta gestione fiscale anche in caso di revoca del sequestro.
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