Applicabilità dell’indebito oggettivo in caso di rimborso di tributi locali

La Cassazione con decisione n. 7069/2015 interviene su un tema ostico relativo all’applicabilità dell’indebito oggettivo

30 April 2015
Modifica zoom
100%

La Cassazione con decisione n. 7069/2015 interviene su un tema ostico relativo all’applicabilità dell’indebito oggettivo in caso di rimborso di tributi locali.
Nell’ordinamento tributario italiano vige, per la ripetizione del pagamento indebito, un regime speciale basato sull’istanza di parte, da presentare, a pena di decadenza dal relativo diritto, nel termine previsto dalle singole leggi di imposta, o, in mancanza di queste, dalle norme sul contenzioso tributario, e tale regime impedisce, in linea di principio, l’applicazione della disciplina prevista per l’indebito di diritto comune.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento