Una sentenza della C.T.R. di Genova riforma la decisione della C.T.P. in merito al rimborso delle spese, stabilendo che in capo alla parte vittoriosa non possono gravare spese di giudizio. La sentenza, che riguarda l’applicazione dell’aliquota agevolata Ici per immobili dati in locazione, chiarisce che la parte resistente possa costituirsi depositando documenti e controdeduzioni entro il ventesimo giorno precedente la trattazione, ovvero soltanto controdeduzioni entro il decimo giorno precedente la trattazione. Non è prevista alcuna specifica sanzione per l’inosservanza del termine ex art. 23 (richiamato dall’art. 54 d.lgs. n. 546/1992) (Cass. civile, sez. V, sentenza n. 4296 del 2015). Dunque, se il resistente non si costituisce in giudizio entro il sessantesimo giorno dalla conoscenza legale del ricorso, lo stesso non incorrerà nella irricevibilità delle sue difese e delle sue produzioni
Applicazione dell’aliquota agevolata Ici per immobili dati in locazione
Leggi anche
Riduzione IMU fabbricati inagibili: la conoscenza “qualificata” dello stato di inagibilità
Con la recente ordinanza n.8280 del 29/03/2025, la Corte di cassazione delimita i casi di riduzione …
maria suppa
08/05/25
Parametri vincolanti per la determinazione del valore venale in comune commercio delle aree edificabili ai fini IMU
Con l’ordinanza n.11162/2025 la Cassazione sottolinea che ai fini del determinare della base imponib…
maria suppa
06/05/25
05/05/25
Esenzione IMU e comproprietari
Cassazione n. 9280 dell’8 aprile 2025, niente esenzione IMU per l’uso “di fatto” dell’abitazione del…
02/05/25
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento