ARERA accoglie la richiesta di differimento del termine dell’invio dei dati relativi all’articolazione dei corrispettivi applicata nei Comuni del territorio nazionale

Il punto di Stefania Zammarchi

Stefania Zammarchi 29 Giugno 2026
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Con l’articolo dello scorso lunedì si era fatto il punto circa l’ulteriore adempimento richiesto da ARERA, in ordine alla “Ricognizione delle articolazioni dei corrispettivi del settore rifiuti“. In ragione delle altre rilevanti incombenze del mese di luglio, già a carico dei Comuni e, in genere dei GTRU, a cominciare dall’approvazione delle tariffe TARI, ANCI ed Anutel avevano evidenziato tale criticità, richiedendo un rinvio. Con nota trasmessa ad ANCI il 25 giugno scorso, ARERA ha comunicato il posticipo del termine per la raccolta dei dati al 30 settembre 2026.

L’evoluzione dei criteri di individuazione dei costi da indicare nel PEF


Al fine di comprendere la portata della richiesta formulata da ARERA, occorre ripercorrere l’evoluzione del metodo tariffario all’interno del settore rifiuti, come introdotto dall’Autorità. Si rammenta che, nel concreto, ARERA ha avviato la revisione del procedimento di approvazione delle Tariffe del prelievo sui rifiuti a decorrere dal 2020. Da tale anno, infatti, è stato avviato un percorso di riordino dei corrispettivi di tale settore e del riconoscimento dei costi che devono trovare copertura con le tariffe, attraverso il raggiungimento di specifiche tappe individuate dai diversi metodi tariffari (MTR) che si sono susseguiti. In realtà, il primo metodo tariffario, approvato da ARERA con deliberazione n. 443/2019/R/rif, relativo al quadriennio 2018-2021, ha visto esplicare i propri effetti solo dal 2020, anno a decorrere dal quale ARERA si è accaparrata il compito di approvare i PEF con un procedimento revisionato, rispetto a quello previsto dal D.P.R. n. 158/1999, adottato fino al 2019. Il secondo metodo tariffario (MTR-2), previsto per il quadriennio 2022-2025, approvato con delibera dell’Autorità n. 363/2021/R/rif, ha modificato il perimetro dei cd “costi riconosciuti”, ponendosi il fine di avviare una revisione dei corrispettivi applicati agli utenti, in relazione ai criteri di ripartizione dei costi, fra utenze domestiche (UD) e utenze non domestiche (UND). Per il conseguimento di tale scopo, si è intervenuti anche in relazione alla determinazione delle tariffe, cercando di favorire il passaggio a tariffa puntuale, con l’obiettivo di conseguire risultati positivi in termini di prevenzione alla produzione di rifiuti, con particolare riferimento alla frazione da smaltire. Si segnala, altresì, che con il D.M. del 20/04/2017 erano stati individuati i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, tesi ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso. Questo decreto, peraltro, ha ritenuto che, per realizzare un sistema di tariffazione puntuale legittimo, sia sufficiente la misurazione anche solo della frazione indifferenziata.

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