“il fatto … del pagamento di un corrispettivo, per quanto modesto, per la fruizione dell’attività didattica, è rivelatore dell’esercizio dell’attività con modalità commerciali; così come, di contro, per l’ospitalità degli anziani nella casa di riposo, di per sé l’esistenza di una convenzione con lo stesso Comune … per l’integrazione delle rette di (parte) degli ospiti non è elemento sufficiente per escludere che la prestazione sia svolta con le modalità di un’attività commerciale”.
I giudici hanno, pertanto, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale – che aveva ritenuto sussistenti i presupposti per l’esenzione da IMU – applicando alla fattispecie in esame (relativa ad un accertamento avvenuto nel 2005) il principio per cui l’esenzione può trovare applicazione a condizione che sia dimostrato (da parte del contribuente) che l’attività ricettiva (come la casa di riposo) ovvero didattica (come la scuola materna ed elementare) siano svolte con modalità non commerciali.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento