Avviso di accertamento – no all’integrazione della motivazione

Con riguardo all’avviso di accertamento, l’’Ufficio è tenuto a fornire la dimostrazione degli elementi costitutivi della sua pretesa tributaria

19 October 2016
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Con riguardo all’avviso di accertamento, la Corte di Cassazione (sent. 25153/2013; 8136/2012) ha sostenuto che esso è un provvedimento autoritativo con il quale l’Amministrazione finanziaria fa valere la propria pretesa, esternandone il titolo e le ragioni, al fine di poter consentire al contribuente di valutare l’opportunità di esperire l’impugnazione dello stesso.
L’’Ufficio è tenuto a fornire la dimostrazione degli elementi costitutivi della sua pretesa tributaria, in applicazione dell’articolo 2697 c.c. E ciò non solo al fine di delimitare il perimetro della contestazione dell’Ufficio, ma anche di mettere il contribuente in grado di esercitare il suo diritto di difesa.

CTR Catanzaro 29/9/2016, n. 2373

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