Cartella notificata a un coobbligato, decadenza esclusa per tutti: la Cassazione rafforza la solidarietà tributaria

Focus sulla sentenza della Corte di Cassazione, (Sez. trib.), del 26 novembre 206, n. 30947

10 Febbraio 2026
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In materia di riscossione coattiva, la responsabilità solidale non è solo una regola di riparto del debito, ma anche un principio che incide sui termini e sugli effetti degli atti notificati. Con la sentenza della Corte di Cassazione, (Sez. trib.), del 26 novembre 206, n. 30947 interviene su un tema di forte impatto operativo: la notifica della cartella di pagamento effettuata entro i termini a uno solo dei coobbligati impedisce la maturazione della decadenza anche nei confronti degli altri condebitori solidali.

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L’effetto conservativo della notifica nella solidarietà tributaria

Il punto centrale della pronuncia è netto: nel diritto tributario, l’atto validamente notificato a uno dei soggetti obbligati in solido produce un effetto conservativo generale.
Secondo la Corte, la notifica tempestiva “arresta” la decadenza prevista dall’articolo 25 del d.P.R. 602/1973, preservando il potere di riscossione dell’amministrazione verso tutti i condebitori, anche se l’atto venga notificato agli altri successivamente.
La Cassazione supera così l’impostazione civilistica, secondo cui la decadenza avrebbe natura strettamente personale, e ribadisce che il diritto tributario costituisce una species del diritto pubblico, con regole proprie.
Particolare rilievo assume anche la lettura letterale della norma: l’articolo 25 utilizza la disgiuntiva “debitore o coobbligati”, sancendo l’alternatività dell’adempimento. È sufficiente, quindi, la notifica a uno solo per impedire la decadenza dell’azione esattiva.

Il caso concreto e il ribaltamento delle decisioni di merito

La vicenda nasce dal recupero di imposte non versate dal de cuius per gli anni 2005 e 2006. Le cartelle erano state notificate tempestivamente ad alcuni coeredi nel 2009 e 2010, mentre a una coerede solo nel 2012, oltre il termine decadenziale.

Le Commissioni tributarie di primo e secondo grado avevano accolto l’eccezione della contribuente, ritenendo che i termini decadenziali operassero separatamente per ciascun debitore.
La Cassazione, invece, accoglie il ricorso dell’agente della riscossione e chiarisce che la tempestività della notifica a uno dei coobbligati impedisce la decadenza anche verso gli altri, pur lasciando impregiudicato il diritto di ciascuno a impugnare l’atto una volta ricevuto.
Respinti anche i ricorsi contro il diniego di definizione agevolata: l’Agenzia delle entrate non era soccombente, essendo stata esclusa dal giudizio per difetto di legittimazione passiva.

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