La recente sentenza n. 27758 del 17 ottobre 2025 della Corte di Cassazione offre l’occasione per tornare su un tema cruciale del processo civile e tributario: la corretta individuazione del dies a quo per la proposizione dell’appello. In particolare, la decisione chiarisce ancora una volta che la notificazione della sentenza non è sufficiente, da sola, a far decorrere il termine breve di trenta giorni. Serve un ulteriore e puntuale adempimento da parte di chi intende accelerare i tempi processuali: il deposito dell’atto notificato presso la segreteria del giudice. Il caso concreto affrontato dagli Ermellini dimostra quanto tale passaggio sia spesso trascurato e quanto possa incidere sulla tempestività dell’impugnazione.
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Il principio affermato dalla Corte di Cassazione
Con la sentenza, la Corte di Cassazione torna a chiarire un principio fondamentale in tema di termini per impugnare: la mera notificazione della sentenza non è sufficiente a far decorrere il termine breve di trenta giorni. È infatti necessario che la parte che procede alla notificazione depositi presso la segreteria, entro i successivi trenta giorni, l’originale notificato o una copia autentica dello stesso, accompagnata dalla documentazione che attesti l’avvenuta consegna o spedizione per posta (ricevuta postale, copia della raccomandata e avviso di ricevimento).
Secondo la Corte, questo ulteriore adempimento ha una funzione essenziale: consente al giudice dell’impugnazione e alla controparte di verificare con certezza la data e la regolarità della notificazione, evitando contestazioni sulla tempestività dell’appello.
Il caso concreto e le conseguenze sulla decorrenza dei termini
Nel caso esaminato, il contribuente aveva notificato la sentenza di primo grado all’Agenzia delle Entrate e sosteneva che da quel momento decorresse il termine breve per proporre appello. Tuttavia, non aveva fornito prova del successivo deposito della sentenza notificata. Per gli Ermellini, l’assenza di tale prova rende inefficace la notificazione ai fini acceleratori. Di conseguenza, non decorreva il termine breve bensì quello “lungo” di sei mesi previsto dall’art. 327 c.p.c., ampiamente rispettato dall’Amministrazione finanziaria.
La Cassazione ribadisce così un orientamento consolidato: solo la notificazione seguita dal tempestivo deposito può ridurre i tempi per impugnare. In caso contrario, opera automaticamente il termine lungo, indipendentemente dalla volontà delle parti.
Sul piano operativo, la sentenza richiama l’attenzione degli avvocati e dei professionisti del contenzioso tributario sulla necessità di curare non solo la fase della notificazione, ma anche — e soprattutto — quella del deposito dell’atto notificato. Una mancanza in tale adempimento può infatti compromettere la strategia processuale di accelerazione e incidere sulla certezza dei termini.
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