Cassazione su accertamento con adesione
Corte di Cassazione 16/3/2016 n. 5138
Una volta concluso l’accodo, l’accertamento definito con adesione diventa intoccabile, tanto da parte del contribuente, che non può più impugnarlo, quanto da parte dell’ufficio, che non può integrarlo o modificarlo, come prescrive l’art. 2, comma 3 del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, salve le eccezioni stabilite dal successivo comma 4. Con il perfezionamento della definizione concordata, ottenuta mediante il versamento della prima rata e la prestazione di garanzia per quelle successive, l’atto impositivo ha perso la sua efficacia. Perciò, una volta definito l’accertamento con adesione, mediante la fissazione anche del “quantum debeatur”, alla parte contribuente non resta che eseguire l’accordo, versando quanto da esso risulta, essendo per legge esclusa la possibilità d’impugnare l’accordo stesso (conf. Cass. n. 18962/2005 e n. 10086/2009, nonché a “contrariis” n. 15170/2006). Resta, dunque, esclusa ogni possibilità di ripensamento del contribuente dopo la definizione del contesto tributario mediante adesione, in qualsiasi forma esso sia manifestato ivi compresa la proposizione al fisco di una domanda di restituzione di somme.
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