L’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, la cui esistenza non dipende tanto dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell’art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, ma solo la sua intestazione e l’indicazione della causale, tramite apposito numero di codice
Cassazione su legittimita’ cartella Equitalia
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 9872/2016, ha stabilito che l’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto
Leggi anche
Professionisti e debiti fiscali, stop ai pagamenti PA attenuato: verso la compensazione delle parcelle
In arrivo la riformulazione dell’emendamento alla manovra: addio al blocco totale, possibile esclusi…
23/12/25
Un Grande fratello del lavoro: il Decreto Sicurezza (159/2025)
È legge il Decreto Sicurezza (159/2025) con (tra l’altro) le misure per la tutela della salute. Dagl…
19/12/25
Agenzie fiscali e ministeri, nel contratto 167 euro al mese
Aumenti da 55 euro per il 2025 e 111 per il 2026. Dal 2027 le cifre a regime. Il 20 gennaio nuova ri…
19/12/25
La PA paga prima i debiti a Fisco e INPS
Saranno direttamente le PA a saldare dopo il pignoramento da parte di agenzia delle Entrate Riscossi…
19/12/25
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento