Codice tributo errato, diniego impugnabile

31 March 2025
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di Benito Fuoco

Al fine di evitare che la decisione assunta dall’ente impostore in via amministrativa divenga definitiva, a fronte di un errore meramente formale del contributore nell’inserimento del codice tributo, quest’ultimo è ammesso ad impugnare il diniego all’utilizzo del credito trasmesso dall’amministrazione. È quanto si trae dalle motivazioni della sentenza n. 2126/2024 emessa dalla Cgt di I grado di Milano e depositata il 17 maggio 2024. Una società aveva infatti presentato ricorso avverso un provvedimento di diniego della propria istanza con la quale aveva richiesto di utilizzare in compensazione dei crediti d’imposta per bonus edilizi in relazione ai quali, tuttavia, aveva erroneamente apposto, nel rispettivo F24, un codice tributo errato. L’ufficio erariale, costituitosi in giudizio, riteneva il ricorso inammissibile poiché avente a oggetto un atto non autonomamente impugnabile, in violazione dell’art. 19 del dlgs n. 546/1992, insistendo sulla correttezza del provvedimento. La Cgt ha quindi in primis ricordato come l’elencazione degli atti impugnabili davanti al giudice tributario, di cui all’art. 19 del dlgs n. 546 del 1992, non esclude l’impugnabilità di atti non compresi in racconto novero ma contenente la manifestazione di una compiuta e definita pretesa tributaria (cfr. Cass. Ss.uu. n. 16776/2005). E il provvedimento di diniego emesso dall’Agenzia delle entrate inerente alla statuizione in ordine alla legittimità intrinseca dell’istanza della parte contribuente di procedere alla correzione del modello F24 per l’errata indicazione del credito Ires in luogo dei crediti d’imposta relativi a bonus edilizi disponibili per la quota di competenza dell’anno 2022 costituisce senz’altro atto idoneo a incidere sul rapporto tributario. Doveva, quindi, ritenersi impugnabile la determinazione assunta dall’ufficio in seguito a una istanza con cui il contribuente chiedeva una correzione in quanto la sua mancata impugnazione nei termini previsti avrebbe reso definitiva la decisione presa in sede amministrativa con la conseguenza che la quota del credito d’imposta relativi a bonus edilizi disponibili, ai sensi dell’art. 121, comma 3 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, non utilizzato nell’anno (2022) non avrebbe più potuto essere usufruita negli anni successivi né essere richiesto a rimborso. Il collegio ha quindi accolto il ricorso, anche nel merito, aggiungendo che l’indicazione di un codice tributo errato non invalida il pagamento, né comporta l’applicazione della sanzione da tardivo/omesso versamento, in quanto si tratta di violazione meramente formale, dovuto a errore che può essere emendato anche nella fase contenziosa.

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA
(…) Il provvedimento di diniego emesso dall’Agenzia delle entrate – Dre Lombardia dell’11 agosto 2023 era inerente alla statuizione in ordine alla legittimità intrinseca dell’istanza della parte contribuente di procedere alla correzione del modello F24 per l’errata indicazione del credito Ires (cod. Tributo 2003) in luogo dei crediti d’imposta relativi a bonus edilizi disponibili per la quota di competenza dell’anno 2022. Si tratta quindi di un atto idoneo a incidere sul rapporto tributario. Deve, quindi, ritenersi impugnabile la determinazione assunta dall’ufficio in seguito a una istanza con cui il contribuente chiede una correzione in quanto la sua mancata impugnazione nei termini previsti rende definitiva la decisione presa in sede amministrativa (…). Nel caso in esame, l’amministrazione finanziaria, ha esplicitato, seppur sinteticamente, le ragioni del diniego, fondate sul presupposto che non si trattava di errore formale nella compilazione del modello F24. Dalla motivazione risulta una valutazione di tutti gli elementi che emergono dalla fase istruttoria e cioè il fatto che secondo l’ufficio non era possibile procedere alla sostituzione del codice trattandosi di modello predisposto dal contribuente. In ogni caso, la succinta motivazione ha consentito alla ricorrente di esercitare il suo diritto di difesa. Del resto, qualora la motivazione si presenti sufficiente a edurre il privato ea garantirgli una tutela effettiva e il giudice è in grado di trarre dalla giustificazione tutti gli strumenti idonei per poter sindacare l’operato dall’amministrazione allora la lacuna motivazionale non intacca l’atto né il contemperamento degli interessi che regola. In ordine al secondo motivo di ricorso, con il quale la contribuente lamenta l’illegittimità del provvedimento di diniego al fine di riconoscere l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per bonus edilizi relativo all’anno 2022, si rileva che (…) per pacifica giurisprudenza di legittimità: – l’indicazione di un codice tributo errato non invalida il pagamento, né comporta l’applicazione della sanzione da tardivo/omesso versamento, in quanto si tratta di meramente formale; – l’utilizzazione di un codice tributo al posto di un altro è un errore che può essere emendato anche nella fase contenziosa (Cassazione 4 ottobre 2013, n. 22692). Gli errori formali, come nel caso concreto, sono quelli che non incidono sul pagamento del debito tributario complessivo e quindi possono essere corretti. Il ricorso pertanto merita accoglimento. (…)

Italiaoggi 31/03/2025

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