di FRANCESCO FALLACARA (dal Sole 24 Ore)
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ha assunto una posizione netta sul tema della rendicontazione dei contributi pubblici da parte dei collegi sindacali, obbligo introdotto dall’articolo 1, comma 857 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, con riferimento già ai contributi ricevuti nel 2025. Infatti, nel documento «La relazione del collegio sindacale all’assemblea dei soci in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 redatta ai sensi dell’articolo 2429, comma 2 del Codice civile», nella nota 3 è chiaramente specificato che, pur essendo l’articolo 1, comma 857, entrato in vigore, «si ritiene che nessuna specifica attività di verifica … possa essere esercitata dal Collegio sindacale (o dal sindaco unico)». Ciò in quanto, a parere del Consiglio nazionale tali previsioni non trovano applicazione fino a quando non sarà adottato il D.P.C.M. che definisce i criteri di individuazione dei contributi.
Il documento del Consiglio nazionale si pone in ideale continuità con le Norme di comportamento per i collegi delle società non quotate. Il Consiglio nazionale ha ribadito il medesimo concetto nel documento «La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti – versione aggiornata per le revisioni dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2025», alla luce della possibilità che il collegio può talvolta esercitare anche l’attività di revisione legale, ove nel corpo del documento è stato nuovamente precisato l’assenza allo stato della normativa dell’obbligo di espletamento di attività da parte del collegio o del sindaco unico/revisore, in assenza della pubblicazione del D.P.C.M.
La bozza del D.P.C.M. è circolata qualche mese fa, ma mai pubblicata in Gazzetta Ufficiale, almeno ad oggi, e cercava di risolvere taluni dubbi (al contempo creandone altri), individuando:
– l’ambito soggettivo dei soggetti obbligati nei “collegi di revisione e i collegi sindacali”;
– l’ambito oggettivo nei «contributi a carico dello Stato, erogati da amministrazioni centrali dello Stato o da società da queste direttamente possedute, in misura maggioritaria», con una serie di esclusioni;
– il concetto di significatività nella soglia di un milione di euro annui ovvero, per contributi di importo inferiore, nel 50% del totale delle entrate o del valore della produzione del soggetto beneficiario;
– la scadenza per la rendicontazione 2025 nel 30 aprile 2026, data ormai prossima e certamente non rispettabile, anche là ove tale decreto fosse pubblicato a breve.
Senza addentrarci nei dettagli del decreto e sui dubbi che solleva (come intendere il termine “collegi di revisione” ? o può considerarsi significativo un contributo di un milione per una società quotata che fattura qualche miliardo?), la posizione del Consiglio nazionale fuga il campo ad ogni dubbio su eventuali controlli da porre al momento in essere da parte del collegio e su un eventuale inclusione di una informativa su tale attività da inserire in relazione, escludendone la necessità in forza dell’assenza di detto decreto attuativo. Al contrario resta ferma l’attività di vigilanza del collegio con riferimento agli obblighi di cui all’articolo 1, commi 125-129 della legge 4 agosto 2017, n. 124 che impone la pubblicazione in nota integrativa delle sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni.
Articolo integrale pubblicato su Il Sole 24 Ore del 14 aprile 2026 (In collaborazione con Mimesi s.r.l.)
Contributi statali, nessuna relazione per ora dai sindaci
L’obbligo è collegato a un decreto di attuazione che non è stato emanato. Resta l’attività di vigilanza con l’indicazione in nota integrativa delle sovvenzioni
Il Sole 24 Ore
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