Il d.lgs. 17 agosto 2000, n. 267, all’articolo 42, comma 2, lett. f), riserva espressamente all’organo consiliare l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi. Nel caso in esame, l’istituzione della tariffa per la gestione dei rifiuti (alla quale è stata riconosciuta natura tributaria, Corte cost., 24 luglio 2009, n. 238) è avvenuta con deliberazione consiliare, mentre con diversa deliberazione consiliare è stato approvato il relativo regolamento: del tutto legittimamente pertanto la concreta determinazione della tariffa è stata operata dall’organo esecutivo dell’amministrazione comunale, dotato di competenza generale e residuale (Cons. Stato, sez. V, 2 marzo 2010, n. 1208; 13 dicembre 2005, n. 7058), trattandosi di materia non espressamente riservata al consiglio, consistente del resto in un’attività meramente attuativa ed esecutiva delle precedenti determinazioni consiliari.
Determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti
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