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Determinazione delle tariffe Tari

TAR Lazio 23/3/2017 n. 3828

Il caso

Un contribuente chiede l’annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale, avente ad oggetto “Approvazione tariffe TARI per l’anno 2016″ e l’annesso allegato “A”, nella parte in cui tali atti determinano la tariffa rifiuti (TARI) dei rimessaggi e stabiliscono la tariffa per “aree aperte di attività produttive, arenili attrezzati, rimessaggi (tariffa €/mq anno)” in “€ 1,16”.
A sostegno della sua domanda il ricorrente ha dedotto
1) violazione e falsa applicazione di legge;
2) illogicità e/o contraddittorietà e/o carenza di motivazione;
3) eccesso e/o sviamento di potere.
Si è costituito in giudizio il Comune, eccependo l’infondatezza del ricorso ed adducendo, tra l’altro, la piena facoltà delle Amministrazioni di utilizzare “criteri presuntivi non rapportati all’effettiva produzione di rifiuti” e, dunque, la sussistenza di uno “spazio di discrezionalità di orientamento politico-amministrativo, insindacabile in sede giudiziaria” nonché la natura di atto generale della delibera gravata.

La decisione del TAR

Nella determinazione delle tariffe Tari, il comma 652, dell’articolo 1, della Legge di Stabilità L. 147/2013, espressamente autorizza i Comuni, nel rispetto del principio europeo «chi inquina paga», a fissare le aliquote del tributo sui rifiuti, tenendo conto delle quantità e qualità medie prodotte per unità di superficie, anche presuntivamente, «in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti», purché sulla base di una «dettagliata valutazione delle singole situazioni» e una ragionevole istruttoria condotta caso per caso, ai fini dell’equiparazione tra le diverse categorie di soggetti obbligati.

LEGGI la SENTENZA

 

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