Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 Approvati i coefficienti 2017 per il calcolo IMU /TASI dei fabbricati in categoria “D” non censiti

Approvati i coefficienti 2017 per il calcolo IMU / TASI dei fabbricati in categoria “D” non censiti

Il Punto di S. Zammarchi

Con comunicato del 21 aprile scorso, il Ministero dell’Economia e delle Finanza ha reso noto che con Decreto del 14 aprile si è provveduto ad aggiornare i coefficienti utili per il calcolo IMU e TASI relativi all’anno 2017, per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale “D” non iscritti in catasto e, pertanto, sprovvisti di rendita catastale.

Si tratta dei coefficienti da utilizzare in presenza di unità immobiliari, quali capannoni, impianti fotovoltaici, centrali idroelettrici, centri commerciali ed altri fabbricati appartenenti a categorie speciali, in ragione della particolare destinazione. Questi fabbricati, per seguire il metodo di calcolo che qui si espone, oltre a non essere accatastati devono essere posseduti interamente da imprese e devono risultare distintamente contabilizzati.
L’aggiornamento intervenuto con il decreto MEF ha la finalità di adeguare i coefficienti ai valori ISTAT, in relazione all’andamento dei costi per la costruzione di tali edifici. Grazie al provvedimento ministeriale in esame è possibile determinare l’ammontare dell’IMU o della TASI dovuta per l’anno 2017, quando ci si trova in presenza di immobili come definiti dall’articolo 5, comma 3, del D. Lgs. n. 504/92.

Come è noto, tale disposizione dispone: “Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell’articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i seguenti coefficienti (…omissis…)”. Inoltre nell’ultimo capoverso il legislatore prevede che “In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro  delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell’articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.”

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