La disciplina del saggio di interesse nel campo dei tributi locali, è disciplinato dalla legge 296/2006, articolo 1, comma 165
La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.
La disposizione è riferita sia ai recuperi di imposta che ai rimborsi e rappresenta una partita indisponibile in quanto frutto accessorio di una obbligazione tributaria, per sua natura indisponibile, idonea a compensare il beneficio riconosciuto.
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