Versamento allo Stato e al Comune di importi non dovuti…
Cosa accade se a giugno è stata versata allo Stato una somma che poi si rivela non dovuta? A chi chiedere il rimborso? Come anticipato, l’Imu è un tributo comunale ed è, di conseguenza, alle porte del Municipio che bisogna bussare.
Il caso riportato nella risoluzione è quello di un anziano che, avendo trasferito la residenza in una casa di riposo, aveva, per l’acconto, considerato il suo immobile “seconda” abitazione, per poi “scoprire” che il proprio Comune, successivamente, aveva assimilato lo stesso all’abitazione principale, elevando la detrazione fino ad annullare l’imposta. Risultato: a giugno era stata versata una somma, divisa fra Stato e Comune, interamente non dovuta. Soluzione: “… alla luce di quanto affermato … e cioè che l’Imu resta un tributo comunale, e nell’ottica della semplificazione degli adempimenti … si precisa che il contribuente, al fine di ottenere il rimborso, deve presentare un’unica istanza all’ente locale, il quale verifica il fondamento della richiesta”.
Una situazione, quella dell’esempio precedente, sulla cui traccia bisogna muoversi anche quando la ripartizione è da correggere. Che il conto totale sia a credito o a debito.
Pensiamo a un versamento in acconto di 380 euro, suddiviso fra Stato e Comune, a fronte di un tributo annuo totale, calcolabile a delibere consiliari adottate, di 300 euro, tutti di pertinenza dell’ente locale: il contribuente avrebbe un credito totale di 80 euro, ma al Comune ne spetterebbero ancora 110. Anche in tale ipotesi, oltre a non dover effettuare alcun versamento, l’unico destinatario dell’istanza sarà il Comune. Istanza con cui si chiederà il rimborso degli 80 euro, differenza fra i 190 versati in più allo Stato e dei 110 dovuti all’ente locale stesso.
E se invece, nella stessa situazione di prima (acconto di 380, ripartito metà allo Stato e metà al Comune, Imu dell’anno tutta di quest’ultimo) il tributo totale fosse risultato pari a 400 euro? Stessa logica: il contribuente paga 20 euro all’ente locale (non 210), informandolo che il saldo è stato versato tenendo conto della somma erroneamente attribuita a giugno allo Stato.
…e altri rimedi
La risoluzione 2/DF si sofferma anche su altre tipologie di correzioni da effettuare. Va rimarcata, in particolare, quella legata all’errata indicazione del codice tributo. Niente di nuovo, la regola aurea resta la stessa: l’Imu è un tributo comunale. Ergo, la correzione non va richiesta all’Agenzia delle Entrate.
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