La Sicilia muove dalla premessa che il decreto legislativo impugnato sia direttamente applicabile nei suoi confronti, in assenza di una espressa clausola di salvaguardia che ne escluda l’efficacia rispetto alle Regioni ad autonomia differenziata, Proprio in quanto applicabile alla ricorrente, il d.lgs. n. 88 del 2011 recherebbe un danno alla speciale autonomia finanziaria siciliana, in quanto la materia relativa all’attuazione del quinto comma dell’art. 119 Cost., in ossequio al principio pattizio consacrato nello statuto di autonomia e ribadito dall’art. 27 della citata legge di delegazione n. 42 del 2009, sarebbe affidata alla trattativa con la Regione «nelle forme di rito dell’attuazione degli statuti speciali».
Federalismo municipale applicazione alle autonomie speciali ricorso della Sicilia
Con ricorso depositato il 26 agosto 2011, la Regione siciliana ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’intero decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e, in particolare, dell’art. 9 di detto decreto, in riferimento agli artt. 38 e 43 dello statuto della Regione siciliana.
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