Da ricordare che, in ambito applicativo della norma, aveva suscitato dubbi il termine “costruiti”, utilizzato dal legislatore, in quanto lasciava intendere un’interpretazione tutt’altro che estensiva della disposizione in esame. In caso d’interpretazione restrittiva, l’agevolazione fiscale avrebbe incluso i soli edifici di nuova costruzione, estromettendo quelli oggetto di interventi di ristrutturazione, come definiti dall’art. 3, del D.P.R. n. 380/2001, in sostituzione delle previsioni dell’art. 31, della Legge n. 457/1978 – restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica. I dubbi sono stati poi fugati a seguito dell’emanazione della Risoluzione n. 11 del MEF, Dipartimento delle Finanze, dell’11 dicembre 2013. In tale occasione, il Ministero, rispondendo all’ANCE (associazione nazionale costruttori edili), ha affermato che con l’indicazione “fabbricati costruiti”, devono essere intesi anche i fabbricati acquistati dalle imprese costruttrici per i quali sono stati eseguiti “interventi di incisivo recupero, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettere c), d) e f) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380”.
I controlli IMU sui “beni merce”
La tipologia dei cd “beni merce”, in ambito IMU, ha assunto particolare rilievo a decorrere dall’anno d’imposta 2013. Il legislatore, infatti, aveva previsto l’esonero, per l’anno 2013, dal pagamento “della seconda rata dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.
Da ricordare che, in ambito applicativo della norma, aveva suscitato dubbi il termine “costruiti”, utilizzato dal legislatore, in quanto lasciava intendere un’interpretazione tutt’altro che estensiva della disposizione in esame. In caso d’interpretazione restrittiva, l’agevolazione fiscale avrebbe incluso i soli edifici di nuova costruzione, estromettendo quelli oggetto di interventi di ristrutturazione, come definiti dall’art. 3, del D.P.R. n. 380/2001, in sostituzione delle previsioni dell’art. 31, della Legge n. 457/1978 – restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica. I dubbi sono stati poi fugati a seguito dell’emanazione della Risoluzione n. 11 del MEF, Dipartimento delle Finanze, dell’11 dicembre 2013. In tale occasione, il Ministero, rispondendo all’ANCE (associazione nazionale costruttori edili), ha affermato che con l’indicazione “fabbricati costruiti”, devono essere intesi anche i fabbricati acquistati dalle imprese costruttrici per i quali sono stati eseguiti “interventi di incisivo recupero, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettere c), d) e f) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380”.
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