Seguendo la direzione percorsa dai giudici di legittimità, la Commissione Tributaria della Toscana ha confermato che la tassazione non può essere limitata alle sole superfici solide, ma deve essere estesa anche alle superfici rappresentate da specchi d’acqua, aderendo così alla definizione del presupposto oggettivo e soggettivo formulato con la richiamata sentenza n. 3829/2009. Riprendendo tale orientamento, i giudici toscani hanno sostenuto che i mezzi natanti producono rifiuti, poi scaricati a terra in occasione della sosta nel porto: qui sono raccolti ed in seguito smaltiti dal gestore a cui il Comune ha affidato il servizio. Analogamente alle barche, sono assoggettate alla tassa sui rifiuti anche le banchine, i pontili galleggianti ed ogni specchio d’acqua ove sono collocati, o possono sostare, natanti.
Con la recente pronuncia viene condivisa la posizione secondo la quale gli specchi acquei sono imponibili ai fini del prelievo sui rifiuti, in quanto considerati superfici scoperte, indipendentemente dalla circostanza che si tratti di superfici liquide.
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