I parcheggi “strisce blu” pagano la tassa rifiuti

Il gestore del parcheggio a pagamento, anche se non recintata (le c.d. strisce blu), è soggetto al pagamento della tassa rifiuti, accogliendo il ricorso di un Comune il quale aveva eccepito la debenza della tassa anche dal soggetto che occupa o detiene un’area per la gestione di un parcheggio affidatagli in concessione.

15 Luglio 2021
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Con la decisione n. 19739 del 12/7/2021 la Cassazione ha affermato che il gestore del parcheggio a pagamento, anche se non recintata (le c.d. strisce blu), è soggetto al pagamento della tassa rifiuti, accogliendo il ricorso di un Comune il quale aveva eccepito la debenza della tassa anche dal soggetto che occupa o detiene un’area per la gestione di un parcheggio affidatagli in concessione.

La CTR aveva invece dato ragione al gestore del parcheggio ritenendo che la presenza umana, nelle aree a parcheggio scoperte, è meramente occasionale e saltuaria e, per tale ragione, essendo incapaci di produrre rifiuti, non possono essere assoggettate al tributo.

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