ICI: il sequestro penale non comporta la perdita della titolarità
In tema di ICI, nel regime anteriore all’entrata in vigore dell’art. 51, comma 3 bis del d.lgs. n. 159/2011, il proprietario degli immobili oggetto di sequestro penale con finalità di prevenzione è soggetto passivo dell’imposta, non giustificandosi alcuna esenzione dal pagamento del tributo, atteso che il presupposto impositivo è la titolarità del diritto reale di godimento sul bene e non la disponibilità del bene, ovvero la possibilità dell’esercizio materiale del potere di disposizione sulla cosa.
Nella fattispecie in esame il sequestro penale, a differenza della confisca, non comporta la perdita della titolarità dei beni ad essi sottoposti.
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La fiscalità locale è stata interessata da due importanti eventi normativi: la legge 28 dicembre 2015 n. 208, la legge di stabilità per il 2016 ed i decreti legislativi n.ri. 156, 158 e 159 del 24 settembre 2015 di attuazione della delega fiscale (approvata con L. 23 del 11/03/2014).
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