Le caratteristiche utili per il riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale sono state ridisegnate dall’articolo 1, del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99. In particolare, i soggetti interessati, oltre ad esercitare attività agricola in conformità all’articolo 2135 del C.C., per il rispetto del requisito della conduzione diretta del terreno, devono risultare iscritti alla previdenza agricola (ex Scau), alla quale hanno l’obbligo di versare i contributi agricoli. Ai requisiti elencati il citato D. Lgs. n. 99/2004 ne aggiunge altri: il soggetto passivo deve dedicare alle attività agricole almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo ed i ricavi derivanti dalle attività medesime devono corrispondere almeno al cinquanta per cento del reddito globale prodotto dal lavoro dello stesso CD o IAP.
A questo proposito la Suprema Corte si è espressa, con pareri recenti, sia con la sentenza del 30 giugno 2016 n. 133391, quanto con la n. 13392, di pari data, sostenendo che l’agevolazione spetta solo al soggetto con qualifica di coltivatore diretto o imprenditore a titolo principale e a condizione che questi ricavi dall’attività agricola la parte prevalente del proprio reddito. Secondo i giudici di legittimità, in materia tributaria la prevalenza non può che riguardare gli effetti reddituali dell’attività rispetto ad altre fonti di reddito. Pertanto, nel caso di specie, non poteva essere applicata l’agevolazione in ragione della diversa provenienza della maggior parte del reddito prodotto.
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