Il Comune invoca l’art. 3 del Regolamento comunale ICI secondo cui, ai fini dell’applicazione delle riduzioni, detrazioni ed agevolazioni d’imposta previste per l’abitazione principale, sono considerate parte integrante della stessa, anche se distintamente iscritta in catasto, solo le unità pertinenziali ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare dell’abitazione.
Il collegio osserva che, nel caso di specie, non è contestato che l’autorimessa costituisca pertinenza dell’abitazione principale, in quanto la proprietaria l’ha acquistata per usufruirne come box in cui riporre la propria autovettura. In questo sento, afferma la CTP, appare illogico, irragionevole e contrario ai principi di imparzialità e buona amministrazione distinguere, come fa il Comune, fra pertinenze integrate e pertinenze non integrate, cioè fra autorimesse situate nello stesso stabile della casa di abitazione e autorimesse situate in fabbricati separati, stabilendo che l’esenzione ICI spetta soltanto alle prime.
Il Collegio afferma che le norme del codice civile (artt. 817 e 818 c.c.) stabiliscono che le pertinenze sono soggette al medesimo regime giuridico della cosa principale e poichè ai fini dell’ICI è pacifico che occorra rifarsi alla nozione civilistica, non appare ragionevole la differenziazione introdotta dal Comune per beni pur sempre e comunque destinati al servizio dell’abitazione principale a prescindere dalla loro collocazione fisica.
Leggi la SENTENZA della Commissione Tributaria Provinciale, Milano, 20.7.2016, n. 6392
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