I giudici tributari vanno in ordine sparso anche sul riconoscimento dell’esenzione Ici e Imu in caso di mancata comunicazione all’amministrazione comunale delle informazioni necessarie sulla concessione dell’immobile in comodato d’uso gratuito. La commissione tributaria regionale di Palermo, sezione XIV, con la sentenza 2804 del 9/7/2018, in controtendenza rispetto ad altri giudici di merito, ha stabilito che il contribuente non ha diritto a fruire delle agevolazioni Ici se non comunica al comune che l’immobile è stato concesso in comodato al fi glio. Il mancato adempimento dell’obbligo imposto dal regolamento comunale esclude che il contribuente possa averne diritto. Per i giudici d’appello, «sulla scorta del regolamento comunale la contribuente era tenuta a comunicare la concessione dell’immobile in comodato gratuito al fi glio, non risultando che l’ente fosse a conoscenza di tale circostanza». In senso contrario, invece, si è espressa la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia (sent. 93/2018), che ha ritenuto irrilevante l’omessa comunicazione per l’immobile affi ttato a canone concordato, per il quale è previsto uno sconto Imu del 25%. In particolare, ha precisato che i rapporti tra amministrazione fi nanziaria e contribuenti devono essere improntati al principio della collaborazione e della buona fede. Ha affermato, quindi, che non può essere negata l’aliquota ridotta Imu per un immobile affi ttato a canone concordato solo perché l’interessato non ha inviato all’amministrazione un’apposita comunicazione con gli estremi del contratto, prevista dal regolamento comunale, entro il termine fissato.
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.
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