Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 Il nuovo modello di dichiarazione IMU per gli Enti non commerciali (parte prima) - Ufficio Tributi

Il nuovo modello di dichiarazione IMU per gli Enti non commerciali (parte prima)

di Giuseppe Debenedetto

Con decreto ministeriale del 4 maggio 2023 (in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) è stato approvato il nuovo modello di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali (IMU ENC), nonché le relative istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica. 
Si tratta del modello di dichiarazione previsto dall’art. 1 comma 770 della legge n. 160/2019, che sostituisce il vecchio modello di cui al Dm 26/6/2014 e completa il quadro dei modelli di dichiarazione della nuova IMU, dopo l’adozione del Dm 29/7/2022 riguardante le persone fisiche e gli enti commerciali.

Il nuovo modello e le istruzioni ministeriali

Tra le novità previste dal nuovo modello di dichiarazione Imu Enc si segnala l’eliminazione dei riferimenti alla Tasi, trattandosi di un tributo soppresso dal 2020 e confluito nella nuova Imu. Rispetto al vecchio modello, nel nuovo è presente un frontespizio contenente l’informativa sulla privacy ed inoltre si dovrà indicare in alto l’anno di presentazione della dichiarazione (anziché l’anno a cui si riferisce la dichiarazione), mentre il periodo d’imposta va indicato al rigo sottostante.
Un’altra particolarità è costituita, rispetto al modello del Dm 26/6/2014, dall’introduzione della tipologia di dichiarazione “sostitutiva”, nel caso in cui si deve procedere a una integrazione o rettifica di dati precedentemente dichiarati.
La dichiarazione è composta da quattro quadri, come in precedenza:
A) Immobili totalmente imponibili o esenti;
B) Immobili parzialmente imponibili o totalmente esenti;
C) Determinazione dell’IMU;
D) Compensazioni e rimborsi.

Da notare che il quadro A) è riferito adesso agli immobili totalmente imponibili o esenti, mentre nel vecchio modello venivano indicati solo gli immobili totalmente imponibili.
Relativamente alle caratteristiche degli immobili, scompaiono i codici 5.1 (per gli immobili non prodottivi di reddito fondiario) e 5.2 (per gli immobili locati), viene introdotta una nuova codifica T/U (T se l’immobile è censito nel catasto terreni e U se è censito nel catasto urbano) e viene inserito un campo riguardante l’Esenzione Quadro Temporaneo Aiuti di Stato, tra le novità che hanno impatto sul nuovo modello dichiarativo.
Il nuovo modello è stato quindi allineato con le disposizioni relative al Quadro temporaneo degli aiuti di Stato che hanno interessato l’IMU durante il periodo dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Le nuove istruzioni ministeriali allegate al Dm 4/5/2023, che ricalcano in gran parte le vecchie istruzioni del 2014, sono suddivise in due parti.
Nella prima parte, riguardante il quadro normativo di riferimento, ci sono i seguenti paragrafi: 1) IMU, 2) il regolamento Dm 2022/2012, 3) i requisiti generali e di settore, 4) i requisiti di settore, 5) le attività di ricerca scientifica, 6) i criteri per la determinazione del rapporto proporzionale, 7) la decisione della Commissione del 19/12/2012 e la sua evoluzione.
Nella seconda parte, riguardante la dichiarazione, sono inseriti i seguenti paragrafi: 1) caratteristiche generali, 2) modalità di compilazione – frontespizio, 3) descrizione dei quadri, 4) termine e modalità di presentazione della dichiarazione, 5) versamento dell’IMU.
Rispetto alle vecchie istruzioni, nelle nuove viene eliminata la parte relativa alle sanzioni (e al ravvedimento) e stralciata la parte relativa all’adeguamento dello Statuto e dell’Atto costitutivo.

I termini e le modalità di presentazione

A norma dell’art. 1 comma 770 della legge n. 160/2019, la dichiarazione telematica IMU ENC deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. Diversamente dall’altra tipologia di dichiarazione (persone fisiche ed enti commerciali), quella relativa agli enti non commerciali deve essere presentata ogni anno.
Tale netta distinzione deriva dalla circostanza che la determinazione dell’IMU, che deve essere esposta in dichiarazione, si basa su parametri che variano verosimilmente di anno in anno e che incidono naturalmente sulla determinazione dell’imposta stessa. La dichiarazione IMU ENC è basata quindi su elementi di cui il comune competente potrebbe non essere a conoscenza e tale evenienza rende indispensabile la presentazione periodica della dichiarazione stessa.
A fondamento di detta esigenza, appare determinante quanto previsto dall’art. 5 del regolamento 19 novembre 2012, n. 200, in base al quale “il rapporto proporzionale è determinato con riferimento allo spazio, al numero dei soggetti nei confronti dei quali vengono svolte le attività con modalità commerciali ovvero non commerciali e al tempo”. È di tutta evidenza che detti elementi sono suscettibili di variare continuamente e questo avvalora la necessità della dichiarazione periodica.
Scade il 30 giugno 2023 il termine per la trasmissione telematica della dichiarazione IMU ENC relativa all’anno 2022. Entro il 30 giugno 2023 va anche trasmessa la dichiarazione relativa all’anno 2021, per effetto dell’art. 3, comma 1 del D.L. 29 dicembre 2022, n 198 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14) che ha differito, da ultimo, al 30 giugno 2023 il termine di presentazione della dichiarazione per gli ENC del 2021. Tale differimento si è reso necessario proprio per consentire al Mef di approvare il nuovo modello, nel quale recepire tra l’altro le novità in tema di “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”, e successive modifiche.
Le istruzioni ministeriali precisano che i soggetti passivi che hanno già presentato la dichiarazione utilizzando il modello precedente non devono ripresentare la dichiarazione IMU ENC se non hanno informazioni ulteriori da dichiarare, ad esempio quelle relative all’“Esenzione Quadro Temporaneo Aiuti di Stato”.
La dichiarazione deve essere presentata direttamente dal dichiarante oppure tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni. Il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio un identificativo “protocollo telematico’” che conferma solo l’avvenuta ricezione del file; in seguito fornisce all’utente un’altra comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.
I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la propria dichiarazione devono utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell’abilitazione. Per le modalità di abilitazione visitare l’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate: www.agenziaentrate.gov.it.
Nel caso di presentazione tramite un intermediario abilitato, gli intermediari individuati ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, trasmettono per via telematica, all’Agenzia delle Entrate, le dichiarazioni predisposte per conto del dichiarante e per le quali hanno assunto l’impegno alla presentazione per via telematica.

Il versamento dell’IMU

Un’altra particolarità per gli enti non commerciali è costituita dal versamento dell’imposta dovuta, che deve essere effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell’anno di riferimento, e l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, a favore del comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 160 del 2019. In pratica, la norma consente che la compensazione possa essere effettuata esclusivamente fra crediti e debiti relativi all’IMU dovuta al medesimo comune.

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