I giudici contabili toscani sono intervenuti su una questione controversa per la quale non si è ancora formato un orientamento univoco nella giurisprudenza della Corte dei Conti.
Il dubbio che si pone è se i gestori delle strutture ricettive, dopo le recenti modifiche normative (d.l. 34/2020 e d.l. 146/2021) devono continuare a qualificarsi agenti contabili. La questione è piuttosto rilevante perché la qualifica di agenti contabili impone ai gestori delle strutture ricettive di presentare il conto di gestione (modello 21) e ai comuni di parificare il conto e procedere all’invio alla Corte dei Conti.
Ebbene, i giudici contabili toscani evidenziano preliminarmente che fino alle modifiche introdotte con il D.L. n. 34/2020, qualora sia istituita e regolamentata l’imposta di soggiorno, il gestore di una struttura ricettiva assume la qualifica di agente contabile (Sezioni riunite, sent. n. 22/2006/QM), sicché è tenuto a rendere il conto giudiziale della gestione, ai sensi del comma 1 dell’art. 74 del R.D. n. 827/1924 e dell’art. 93 del D. Lgs. n. 267/2000.
Fino al D.L. n. 146/2021, è stato anche ritenuto che il mutamento della qualifica soggettiva del gestore, da agente contabile a responsabile di imposta, introdotto dal D.L. n. 34/2020, avesse valore solo per il futuro e dunque dal 19.5.2020, giorno della sua entrata in vigore. Da quella data, il gestore non era più soggetto alla resa del conto giudiziale (Cass. SS. UU., sent. n. 26499/2020).
Di contro, dopo le modifiche apportate dalla disposizione di interpretazione autentica di cui all’art. 5-quinquies del D. L. n. 146/2021, inserito dalla legge di conversione n. 215/2021, appare evidente come l’obbligo della resa del conto giudiziale resti escluso anche per il periodo antecedente; non mutano, invece, i presupposti della responsabilità amministrativo-contabile, per cui in caso di danno erariale il gestore resta comunque soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti, anche dopo l’introduzione del D. L. n. 34/2020 e, dunque, del D. L. n. 146/2021.
In conclusione, per la Corte dei Conti Toscana, i gestori delle strutture ricettive non sono più agenti contabili, ritenendo comunque non mutati i presupposti della responsabilità amministrativo-contabile delle strutture ricettive.
Tuttavia, come abbiamo accennato, sulla questione è emerso un contrasto tra le diverse sezioni regionali della Corte dei Conti, che finiscono per esprimere tre posizioni divergenti:
1) il gestore della struttura ricettiva continua ad essere considerato agente contabile (Sicilia n. 432 del 2/9/2020; Veneto n. 50 del 24/3/2021; Lazio n. 568 del 7/7/2021; Emilia-Romagna n. 325 del 14/10/2021, n. 408 del 24/12/2021, n. 27 del 18/2/2022, n. 28 del 24/2/2022, n. 71 del 21/4/2022, n. 86-87 del 9/5/2022 e n. 93 del 12/5/2022);
2) il gestore non è più agente contabile ma continua ad essere giudicato dalla Corte dei Conti (Toscana n. 95 del 12/3/2021, n. 162 del 20/4/2021, n. 199 del 6/5/2021, n. 457 del 9/12/2021, n. 464 del 14/12/2021, n. 86 del 19/4/2022, n. 222 del 5/8/2022 e n. 365 del 28/10/2022; Calabria n. 195 dell’11/6/2021);
3) il gestore non è più agente contabile e la giurisdizione non appartiene più alla Corte dei Conti ma al giudice tributario (Lombardia n. 38 del 12/2/2021, n. 159 del 6/5/2021, n. 289 del 22/10/2021 e n. 6 del 17/1/2022).
Si tratta di un contrasto che andrebbe risolto quanto prima possibile, attraverso un intervento delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti o del legislatore, se si vuole eliminare l’incertezza per gestori e Comuni sugli adempimenti da effettuare (presentazione del conto di gestione, modello 21, da parte dei titolari delle strutture ricettive; parifica del conto e invio alla Corte dei Conti, a carico dei Comuni).
In attesa di un intervento chiarificatore è consigliabile continuare a trattare le strutture ricettive come agenti contabili, anche al fine di non incorrere in eventuali responsabilità.
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