Nel recente decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri – ancora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – è stata introdotta una norma che prevede la possibilità di destinare una quota dell’eventuale gettito aggiuntivo dell’imposta di soggiorno alla copertura delle spese comunali per minori e alunni disabili. L’ANCI, pur apprezzando la proroga al 2026 dei limiti massimi dell’imposta, ha espresso netta contrarietà alla misura, definendola una “soluzione tampone e incerta nel quantum”.
L’associazione, richiamando il principio di destinazione vincolata dell’imposta di soggiorno sancito dall’art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2011, ricorda che il tributo nasce per finanziare servizi legati all’impatto dei flussi turistici — mobilità, decoro urbano, gestione rifiuti e promozione ricettiva — e non per coprire spese obbligatorie di natura assistenziale, che spettano allo Stato ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. m), Cost.
Secondo l’ANCI, la disposizione rischia di “snaturare” la funzione dell’imposta e di compromettere la tenuta dei bilanci comunali, già gravati da oneri sociali prossimi al miliardo di euro annuo. In un’ottica di leale collaborazione istituzionale, l’associazione chiede un incontro urgente con il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti per individuare soluzioni strutturali e durature, evitando che la fiscalità locale venga piegata a esigenze emergenziali statali.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali:
– D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 4 (“Imposta di soggiorno”).
– Art. 117, comma 2, lett. m), Cost. (determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni).
– Corte dei conti, Sez. autonomie, delib. n. 10/2021: “L’imposta di soggiorno ha natura vincolata e deve essere utilizzata per finalità connesse al turismo locale”.
La gestione dell’imposta di soggiorno
Indirizzi operativi Corso on line a cura di Giuseppe Debenedetto Registrato ad aprile 2024
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