Le immagini reperite online possono essere utilizzate come elementi di prova nel contenzioso tributario sull’imposta comunale sulla pubblicità. È quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15487 del 21 maggio 2026, intervenuta su tre avvisi di accertamento emessi da una concessionaria comunale nei confronti di alcune stazioni di rifornimento carburante.
Sempre a commento della sentenza si legga: “Imposta sulla pubblicità, conta l’idoneità del messaggio a promuovere l’attività”
Indice
Nessun obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo
La Corte ha innanzitutto censurato la decisione della Commissione tributaria regionale nella parte in cui aveva ritenuto opportuno instaurare un contraddittorio preventivo tra le parti, mediante notifica di una cartella di pagamento, prima di giungere al contenzioso.
Secondo la Cassazione, in materia di tributi non armonizzati non esiste, nell’ordinamento interno, un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo, salvo che tale garanzia sia espressamente prevista da una specifica disposizione di legge.
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Le fotografie online non sono irrilevanti
Il passaggio più interessante della pronuncia riguarda il valore probatorio delle immagini tratte da internet.
I giudici di merito avevano escluso la fondatezza della pretesa impositiva ritenendo che la concessionaria avesse prodotto solo fotografie ricavate da fonti online. La Cassazione ha invece chiarito che tali immagini, comprese quelle provenienti da strumenti come Google Earth o Google Street View, non sono prive di efficacia probatoria per il solo fatto di essere state reperite in rete.
L’onere di contestare la conformità
Secondo la Suprema Corte, la fotografia costituisce una prova precostituita della conformità alle cose e ai luoghi rappresentati.
Chi intende contestarne l’efficacia non può limitarsi a negare genericamente i fatti che la controparte vuole provare, ma deve disconoscere specificamente la conformità dell’immagine alla realtà rappresentata.
Solo in presenza di una contestazione puntuale il giudice è chiamato a valutare la reale attendibilità del documento fotografico.
Valutazione caso per caso
La Cassazione precisa che le immagini online devono essere valutate insieme agli altri elementi acquisiti nel giudizio.
Il giudice dovrà verificare, in concreto, se esse abbiano pieno valore probatorio, semplice valore indiziario oppure nessuna rilevanza, tenendo conto della natura del documento, dell’oggetto della contestazione e delle difese del contribuente.
Effetti per Comuni e concessionari
La pronuncia assume particolare rilievo per l’attività di accertamento di Comuni e concessionari.
Le immagini tratte da fonti digitali possono costituire un utile supporto probatorio per dimostrare la presenza, l’ubicazione e la visibilità dei mezzi pubblicitari, purché siano prodotte e valutate correttamente nel giudizio.
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Antonio Chiarello, Luigi Lovecchio, Pasquale Mirto, Maria Suppa, Stefania Zammarchi | Maggioli Editore 2026
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