La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5447 del 1° marzo 2025, ha ribadito un importante principio in materia di IMU per i contratti di leasing. In caso di risoluzione del contratto, la soggettività passiva ai fini dell’imposta si trasferisce alla società di leasing, anche se questa non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene, a causa della mancata riconsegna da parte dell’utilizzatore. La Corte ha chiarito che, per l’IMU, non è determinante la consegna fisica del bene, ma l’esistenza di un vincolo contrattuale che consente all’utilizzatore di detenerlo.
Inoltre, la Cassazione ha escluso che la normativa prevista per la TASI possa essere applicata all’IMU. L’articolo 1, comma 672 della legge 147/2013, che stabilisce che la TASI è dovuta dal locatario dalla stipulazione alla riconsegna del bene, riguarda infatti esclusivamente la TASI e non l’IMU, che segue regole diverse. Questa distinzione chiarisce ulteriormente la posizione della Corte riguardo alla corretta applicazione dell’IMU in contesti di leasing.
IMU e immobili in leasing non restituiti
La Cassazione con la sentenza n. 5447 del 1° marzo 2025 ha chiarito che, per l’IMU, non è determinante la consegna fisica del bene, ma l’esistenza di un vincolo contrattuale che consente all’utilizzatore di detenerlo
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