IMU, niente agevolazione per fabbricati ristrutturati destinati alla vendita

La Cgt1 di Bolzano esclude il beneficio per gli immobili oggetto di recupero edilizio, richiamando l’orientamento della Cassazione sui “fabbricati merce”

20 Marzo 2026
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In tema di IMU sui fabbricati delle imprese edili, le agevolazioni previste per i cosiddetti “fabbricati merce” non si estendono agli immobili acquistati e ristrutturati per la successiva vendita. È quanto affermato dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bolzano (sentenza n. 4/2026), segnalata dal MEF nella rassegna del 15 marzo 2026.

La controversia riguardava un avviso di accertamento IMU con cui un Comune aveva negato le agevolazioni previste dall’art. 1, comma 751, della legge n. 160/2019 per immobili destinati alla vendita ma rimasti invenduti e non locati.

L’impresa sosteneva di poter beneficiare dell’aliquota agevolata fino al 2021 e dell’esenzione dal 2022, ma i giudici hanno respinto tale interpretazione.

La Corte ha richiamato due recenti pronunce della Cassazione (nn. 10392 e 10394 del 21 aprile 2025), che hanno chiarito come l’esenzione IMU per i fabbricati merce si applichi esclusivamente agli immobili:

Non rientrano invece nell’agevolazione i fabbricati acquistati e successivamente ristrutturati, anche se destinati alla vendita.

Applicando tale principio, i giudici di Bolzano hanno escluso l’agevolazione per gli immobili oggetto di interventi di recupero edilizio rilevante (restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o urbanistica), ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001.

Secondo la Corte, tali immobili non rientrano nel campo di applicazione della norma agevolativa, anche se destinati alla vendita.

La sentenza conferma un orientamento restrittivo sull’applicazione delle agevolazioni IMU, con effetti rilevanti per le imprese immobiliari e per i Comuni nella gestione degli accertamenti.

Il principio affermato rafforza la distinzione tra immobili costruiti e immobili ristrutturati, limitando l’accesso ai benefici fiscali e contribuendo a definire con maggiore chiarezza l’ambito applicativo della disciplina.

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