IMU per il coniuge superstite in casa di riposo

In caso di coniuge superstite con diritto di abitazione nella casa di origine della famiglia, l’agevolazione per abitazione principale viene a mancare se quest’ultimo trasferisce la residenza in casa di riposo?

12 April 2017
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In caso di coniuge superstite con diritto di abitazione nella casa di origine della famiglia, l’agevolazione per abitazione principale viene a mancare se quest’ultimo trasferisce la residenza in casa di riposo? Il nostro regolamento IMU comprende la norma che consente di adibire ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Questa norma è applicabile in caso di diritto di abitazione del coniuge superstite o è limitata alla proprietà e all’usufrutto?

Il diritto di abitazione del coniuge superstite è sancito dall’articolo 540 del codice civile a tutela della persona che sopravvive al decesso del coniuge.  La norma tuttavia agisce in presenza di condizioni peculiari indicate nello stesso articolo “Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza famigliare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.”.

La ratio sottesa all’istituto non è di soddisfare un bisogno materiale bensì garantire all’avente diritto la “conservazione della memoria del coniuge scomparso, il mantenimento del tenore di vita, delle relazioni sociali e degli status symbol goduti durante il matrimonio“. Il diritto in esame “può avere ad oggetto soltanto l’immobile concretamente utilizzato prima della morte del de cuius come residenza familiare“.

Tale diritto “sorge chiaramente in esclusivo riferimento alla casa che dai coniugi era stata adibita a residenza familiare (dove il concetto di residenza, di cui all’art. 43, comma secondo, c.c., richiama la effettività della dimora abituale nella casa coniugale)“. Infatti “l’applicabilità della norma in esame è condizionata all’effettiva esistenza, al momento dell’apertura della successione, di una casa adibita ad abitazione familiare” (Cass. 13407/2014).

Inoltre dalla lettura della norma emerge che il bene all’origine deve essere di proprietà del coniuge defunto o in comproprietà con il coniuge superstite. In presenza di un terzo soggetto rispetto a questi, anche un figlio o altro parente, la norma non agisce.

Nel caso di specie, il coniuge superstite presentava tutte le caratteristiche per acquisire il diritto di abitazione di cui all’articolo 540 del codice civile, diritto che non viene meno per il trasferimento di residenza, nel caso di specie, dovuto a una situazione particolare, vale a dire la permanenza in casa di riposo. L’assimilazione di cui si è avvalso il comune applicando la facoltà prevista al comma 2 dell’articolo 13 del dl 201/2011  I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. , si estende anche a questa fattispecie, tenuto conto che la norma di chiusura dell’articolo 1026 del codice civile prevede espressamente che le disposizioni relative all’usufrutto si applicano, in quanto compatibili, tanto all’uso quanto all’abitazione. Appare del tutto coerente con lo spirito di tutela delle norme sul coniuge superstite, l’applicazione al caso di specie dell’articolo 1026 cc che consentirà di trattare la fattispecie come abitazione principale in capo al soggetto passivo coniuge superstite.

 

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