A questa regola pone una deroga il richiamato art. 193, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000, disponendo che i Comuni hanno la possibilità di approvare nuove tariffe ed aliquote, anche in data successiva a quella stabilita per l’approvazione del bilancio di previsione, in sede di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Quindi, l’unica possibilità di modifica è consentita, se in tale occasione emerge un accertamento negativo, in relazione al permanere degli equilibri: la modifica delle aliquote e/o tariffe, in genere in aumento, rappresenta lo strumento in grado di ripristinare gli equilibri stessi, per far fronte alla specifica esigenza di bilancio.
Novità editoriale:
I tributi locali nel 2017
di Cristina Carpenedo
Nel 2017 la fiscalità vive un altro capitolo della riscossione pubblica, che abbandona il modello Equitalia per dare spazio alla nuova Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Il volume analizza il nuovo attore della riscossione, le modalità di affidamento e il ventaglio di alternative che fanno capo all’ingiunzione fiscale, che rimane strumento di forte interesse per i comuni, maggiormente rispondente ai principi della contabilità armonizzata.
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