LA CTR, infatti, in parziale riforma della decisione della Commissione tributaria provinciale, resa su ricorso avverso distinti avvisi di accertamento relativi alla TIA, aveva dichiarato non soggetti alla quota variabile della tariffa i locali ritenuti produttivi di rifiuti speciali e, comunque. non soggetti a IVA tutti gli importi pretesi dal gestore, in considerazione della natura propriamente tributaria della TIA, definitivamente chiarita dalla Corte Costituzionale a mezzo della sentenza n. 238 del 2009.
La TIA non va assoggettata ad IVA
Con la sentenza n. 3756 del 9 marzo 2012 la Corte di Cassazione ha affermato che non è dovuta l’IVA sulla TIA, rigettando – nella parte relativa a tale questione – il ricorso presentato da una società di gestione del servizio di smaltimento nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale.
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