LA CTR, infatti, in parziale riforma della decisione della Commissione tributaria provinciale, resa su ricorso avverso distinti avvisi di accertamento relativi alla TIA, aveva dichiarato non soggetti alla quota variabile della tariffa i locali ritenuti produttivi di rifiuti speciali e, comunque. non soggetti a IVA tutti gli importi pretesi dal gestore, in considerazione della natura propriamente tributaria della TIA, definitivamente chiarita dalla Corte Costituzionale a mezzo della sentenza n. 238 del 2009.
La TIA non va assoggettata ad IVA
Con la sentenza n. 3756 del 9 marzo 2012 la Corte di Cassazione ha affermato che non è dovuta l’IVA sulla TIA, rigettando – nella parte relativa a tale questione – il ricorso presentato da una società di gestione del servizio di smaltimento nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale.
Leggi anche
Accrual, controllo dei beni pubblici: manutenzioni e svalutazioni impongono nuovi flussi informativi
Nei casi in cui l’immobilizzazione è iscritta dall’ente utilizzatore e gestita tecnicamente dall’ent…
05/06/26
Case e Ospedali di Comunità, i quesiti ancora aperti all’ultimo miglio del PNRR
L’analisi di Sda Bocconi sui cantieri critici alla vigilia della scadenza del piano europeo
05/06/26
Processo tributario telematico, nuove notifiche su App IO per le comunicazioni delle Corti
Il Dipartimento della Giustizia Tributaria amplia i servizi digitali: i contribuenti potranno riceve…
05/06/26
Coordinamento del Bonus Sociale Rifiuti con le agevolazioni TARI disciplinate dal regolamento comunale per utenti con difficoltà socio-economiche
Il prompt della settimana
05/06/26
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento