L’Imu sostituisce l’Irpef e cancella gli oneri

Deducibili solo i contributi di bonifica per il miglioramento fondiario non dedotti nella tariffa d’estimo

Il Sole 24 Ore
11 June 2013
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%

Una delle novità di maggior rilievo del modello Unico 2013 per le persone fisiche consiste nell’effetto sostitutivo dell’Imu nei confronti dell’Irpef (e addizionali) per gli immobili non locati (fabbricati) o non affittati (terreni), a condizione che non siano esenti dal tributo locale. In base all’articolo 8, comma 1, del Dlgs 23/2011, l’abitazione principale, l’immobile «a disposizione», l’unità concessa in comodato, quella adibita a uso promiscuo da parte del professionista, e il fondo non affittato (per la quota relativa al reddito dominicale) non concorrono dal 2012 – ove posseduti da soggetti Irpef, incluse le società semplici – a formare il reddito imponibile, né hanno effetto su detrazioni e deduzioni. La circolare 5/E/2013 affronta alcune conseguenze di questa “staffetta” tra tributi diversi, a cominciare dall’impatto sugli obblighi dichiarativi e dalla “sterilizzazione” della deduzione dal reddito prevista per l’abitazione principale dall’articolo 10, comma 3-bis del Tuir, attualmente pleonastica.

Tuttavia, non tutti gli effetti sono stati commentati, e vi sono dubbi che attendono ancora un chiarimento. Ad esempio, per gli immobili costituiti in fondo patrimoniale, l’articolo 4, comma 1, lettera b) del Tuir prevede che «i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi». Quindi, il reddito di un immobile di proprietà interamente del marito, da quando viene immesso nel fondo va dichiarato al 50% da entrambi i coniugi. Il problema sorge per il fatto che, ai fini Imu, non esiste una norma analoga, per cui l’opinione prevalente è che soggetto passivo sia il solo proprietario (nel caso, il marito). Si ha quindi un immobile dichiarato ai fini Irpef da due soggetti, ma su cui l’Imu è pagata da uno solo.

Premesso che sul marito non ci sono dubbi, sulla moglie si verifica in questo caso l’effetto sostitutivo Imu/Irpef? Il problema non riguarda tanto l’immobile che costituisce abitazione principale della coppia (l’Irpef verrebbe comunque compensata dalla deduzione) ma per le abitazioni a disposizione. In proposito, si ritiene che l’effetto sostitutivo Imu/Irpef si verifichi anche nel caso di specie; infatti, l’immobile è soggetto a Imu (e non esente), per cui anche l’Irpef a carico della moglie non è dovuta, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, che non richiede che vi sia per forza una coincidenza tra chi paga l’Imu e chi risparmia l’Irpef. Se così è, resta un problema: l’Agenzia riuscirà ad evitare problemi in sede di controllo di Unico? Un altro effetto particolare si verifica per i consorzi di bonifica e gli altri oneri che l’articolo 10, comma 1, lettera a) del Tuir include tra i canoni, livelli, censi, contributi ai consorzi obbligatori gravanti sui redditi immobiliari. La norma dispone la deducibilità di queste somme se il reddito dell’immobile concorre a formare il reddito complessivo del contribuente; proprio ciò che non si verifica per fabbricati e terreni in cui l’Imu ha sostituito l’Irpef. Per le abitazioni principali e per le seconde case non affittate, i Caf stanno restituendo ai contribuenti i documenti di spesa negandone, per il primo anno, la deduzione ai fini Irpef. Nulla cambia per gli immobili locati, per quelli strumentali delle imprese e per i fondi concessi in affitto. Un’attenzione particolare meritano i contributi di bonifica versati per i terreni agricoli ai consorzi obbligatori, la cui deducibilità è sempre in discussione. L’articolo 10 del Tuir ne ammette la deducibilità se non sono già stati dedotti dal reddito. I contributi di bonifica, se i relativi consorzi erano esistenti negli anni 1978/79, sono stati considerati nelle deduzioni fuori tariffa, per cui sarebbero comunque indeducibili, ed è ciò che occorre verificare. La Corte di cassazione (n. 3356/2013) ha riconosciuto la deducibilità, limitatamente a quelli di miglioramento fondiario in quanto non inclusi nelle deduzioni fuori tariffa.

LA PAROLA CHIAVE
Redditi fondiari
I redditi fondiari sono quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati che sono oppure devono essere iscritti, con
attribuzione di specifica rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano.
I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo che viene
posto a carico del contribuente al momento della dichiarazione. I redditi fondiari possono essere suddivisi in:
redditi dominicali, redditi agrari e infine redditi da fabbricati

 

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento