La legge consente ai Comuni di applicare, successivamente al 2015, la maggiorazione della TASI a due condizioni:
- per l’anno 2016, a condizione che la maggiorazione sia stata applicata nell’anno 2015 ed espressamente confermata per l’anno 2016 con apposita deliberazione consiliare;
- per l’anno 2017 a condizione che la maggiorazione sia stata applicata nel 2015 ed espressamente confermata con deliberazione consiliare sia nel 2016 che nel 2017.
L’approvazione delle aliquote, perché queste possano applicarsi sin dal 1° gennaio dell’anno di imposta di riferimento, deve avvenire, secondo il meccanismo delineato dall’art. 1 comma 169 della l.n. 296/2006, entro un determinato termine, che, se di norma coincide con quello per l’adozione del bilancio di previsione (fissato al 31.12 dell’anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce, ma di regola differito ad una data successiva con disposizione normativa o con decreto del Ministro dell’Interno), nel caso di ripristino degli equilibri finanziari è quello del 31.07 di ciascun anno.
>> LEGGI LA SENTENZA del TAR Lazio, 9 gennaio 2018, n. 140
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