Con la pronuncia n. 35474 del 19/11/2021 la Cassazione ha affermato che non spetta alcuna agevolazione dell’IMU se l’inagibilità dell’immobile non è a conoscenza del Comune.
La Cassazione ha così respinto il ricorso di un contribuente che aveva impugnato il diniego di rimborso dell’IMU versata per l’anno 2012, riferita ad alcuni capannoni industriali.
In particolare il contribuente aveva eccepito che la CTR non aveva riconosciuto la spettanza della riduzione del 50% dell’imposta, prevista dall’art. 13 del d.l. 201/2011, in ragione del fatto che avrebbe dovuto presentare la dichiarazione di inagibilità dei capannoni prima del versamento dell’imposta e non dopo.
La Cassazione respinge il ricorso evidenziando che l’art 13, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 201 del 2011 consente la riduzione dell’imposta del 50% «per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
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