Con la decisione n. 17408 del 17/06/2021 la Cassazione conferma il proprio orientamento (ormai univoco) secondo cui non spetta alcuna agevolazione IMU nel caso in cui i coniugi risiedono in comuni diversi, respingendo così il ricorso di un contribuente che aveva contestato diversi avvisi di accertamento ICI-IMU per le annualità dal 2011 al 2014.
Si tratta di una pronuncia degna di nota perché affronta la questione in tutti i suoi aspetti, sia normativi che giurisprudenziali. In particolare la Cassazione ha evidenziato che l’elemento di novità, dal punto di vista normativo, è costituto dal fatto che per abitazione principale si deve intendere l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. In altri termini, il legislatore ha innanzitutto voluto collegare i benefici dell’abitazione principale e delle sue pertinenze al possessore e al suo nucleo familiare e, in secondo luogo, ha voluto unificare il concetto di residenza anagrafica e di dimora abituale, individuando come abitazione principale solo l’immobile in cui le condizioni previste dalla norma sussistono contemporaneamente, ponendo fine alle problematiche applicative che sulla questione avevano interessato l’ICI.
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