Gli enti locali non possono aderire a proposte di transazione fiscale che riguardino tributi gestiti direttamente, quando tali proposte siano formulate nell’ambito dell’esecuzione di un concordato preventivo liquidatorio. È quanto chiarisce la Corte dei conti, (Sez. controllo per la Toscana), con la deliberazione del 29 gennaio 2026, n. 8, chiamata a pronunciarsi sul caso di un Comune destinatario di una proposta di rinuncia a interessi e sanzioni su un’obbligazione tributaria sorta dopo l’omologazione del concordato.
Indice
Il principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria
La Corte richiama preliminarmente l’orientamento consolidato della Sezione delle Autonomie (delibera n. 2/2020/QMIG), secondo cui la materia tributaria è coperta da riserva di legge ai sensi dell’articolo 23 della Costituzione. Ne discende il principio della indisponibilità del credito tributario, derogabile solo in presenza di norme eccezionali, da interpretare in modo rigorosamente restrittivo.
Le transazioni fiscali nel Codice della crisi
Il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Dlgs 14/2019) prevede diverse ipotesi di transazione fiscale: negli accordi di ristrutturazione (art. 63), nel concordato preventivo (art. 88) e, più recentemente, nella composizione negoziata (art. 23). Quest’ultima è stata ampliata dal Correttivo ter (Dlgs 136/2024), che ha introdotto il comma 2-bis estendendo la transazione anche alla fase stragiudiziale.
Tuttavia, anche queste innovazioni continuano a riferirsi esclusivamente ai tributi amministrati dalle agenzie fiscali, senza includere i tributi locali.
Tributi locali esclusi: scelta consapevole del legislatore
Secondo la Sezione Toscana, l’assenza di un espresso riferimento ai tributi comunali deve essere letta come una scelta consapevole del legislatore. Pur sollecitato da dottrina e giurisprudenza, il quadro normativo non consente dunque di estendere automaticamente la transazione fiscale alle entrate locali gestite direttamente dagli enti.
La via alternativa: definizioni agevolate nella manovra 2026
In chiusura, la Corte richiama la disciplina introdotta dalla legge di Bilancio 2026 (commi 102-110 dell’art. 1, legge 199/2025), che permette agli enti territoriali, tramite regolamento, di prevedere forme di definizione agevolata dei propri crediti, anche con riduzione di interessi e sanzioni, purché nel rispetto degli equilibri di bilancio e con criteri puntuali e trasparenti.
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