La Circolare chiarisce inoltre che, in linea generale, qualsiasi comunicazione o provvedimento delle pubbliche amministrazioni deve essere portato a conoscenza del destinatario tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, che può essere costituito anche da un indirizzo di posta elettronica certificata.
La circolare, benchè sia stata scritta per le violazioni al codice della strada, esplica la modalità operativa di una norma di carattere generale che coinvolge non solo le sanzioni amministrative ma anche tutti gli atti impositivi di accertamenti e riscossione comprese le ingiunzioni fiscali, fatte salve le specifiche disposizioni in ambito tributario.
Buona parte delle regole indicate nella circolare rappresentano, in attesa di circolari di settore puntuali, un buon punto di riferimento per l’attuazione del comma 1 quater dell’articolo 6 del CAD.
1-quater. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, notificano direttamente presso i domicili digitali di cui all’articolo 3-bis i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione e le ingiunzioni di cui all’articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, fatte salve le specifiche disposizioni in ambito tributario. La conformità della copia informatica del documento notificato all’originale è attestata dal responsabile del procedimento in conformità a quanto disposto agli articoli 22 e 23-bis.
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