‘imminente uscita di Equitalia dal comparto dei tributi locali sta rendendo difficoltosa la riscossione dell’acconto Tares 2013 per i Comuni Tarsu che utilizzavano il ruolo.
Il Dl 35/2013 consente di riscuotere le prime rate della Tares con le stesse modalità di pagamento del 2012, quindi i Comuni gestiti da Equitalia avrebbero potuto riscuotere l’acconto solo tramite l’agente nazionale della riscossione. Peraltro Equitalia, con un avviso del 23 aprile, aveva comunicato di aver istituito il codice entrata del nuovo tributo Tares, invitando gli enti a predisporre la minuta di ruolo con il nuovo codice 2R28, al netto dell’ultima rata. Appena dieci giorni dopo è arrivato l’invito di Equitalia ai Comuni a interrompere la consegna dei ruoli a partire dal 20 maggio, in vista della cessazione prevista per il 30 giugno.
I Comuni che nel frattempo avevano già deciso di inviare i ruoli a Equitalia si trovano così a un bivio: proseguire con l’agente della riscossione, rischiando di ricevere indietro i ruoli, oppure optare per soluzioni alternative. Strada, quest’ultima, che andrebbe presa in seria considerazione, in quanto – a prescindere dall’eventuale proroga a Equitalia – il saldo della Tares 2013 dovrà comunque riscuotersi tramite gli strumenti ordinari, cioè con il modello F24 o con il bollettino centralizzato, quindi in ogni caso Equitalia dovrà uscire di scena su questo versante. Andrebbe inoltre considerata la possibilità di utilizzare le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamenti interbancari (Mav, Rid, Pos, eccetera), ma occorre attendere la conversione in legge del Dl 35/2013.
Si allungano pertanto i tempi per la riscossione dell’acconto Tares poiché l’unica alternativa al momento percorribile per i comuni Tarsu (gestiti da Equitalia) è rappresentata dal bollettino postale approvato con Dm 14/5/2013. Utilizzabile tuttavia solo a partire dal 1° luglio 2013.
A questo punto sarebbe conveniente approvare quanto prima gli atti applicativi della Tares (regolamento, piano finanziario e tariffe) ed effettuare così un unico invio per acconto e saldo. Non mancano comunque le criticità sul versamento tramite bollettino. In particolare l’articolo 4 del Dm stabilisce che il pagamento venga effettuato «dal 1° giorno ed entro il 16° giorno di ciascun mese di scadenza delle rate». L’indicazione, non prevista dalla legge, è destinata a creare diversi problemi se il Comune individua una scadenza successiva o precedente al 16° giorno. Nel primo caso il contribuente non saprebbe a quale scadenza fare riferimento (ministeriale o comunale), mentre nella seconda ipotesi il contribuente potrebbe pretendere di versare entro il 16 invece della data anteriore fissata dal comune.
Si creerebbero così le premesse per evitare l’applicazione delle sanzioni, trattandosi di violazione dipendente da obiettive condizioni di incertezza. Sul bollettino postale mancano invece alcuni campi ritenuti utili, come la quota relativa al tributo provinciale (che va invece accorpata alla Tares) e l’indicazione in chiaro del comune destinatario del pagamento (oltre al codice catastale) per abbattere i rischi di errore sia da parte del contribuente sia da parte degli intermediari.
L’anticipazione
Sul Sole 24 Ore del 22 maggio sono state illustrate le istruzioni operative del nuovo bollettino Tares
I passaggi
01 | LA REGOLA
Il Dl 35/2013, per evitare la crisi di liquidità legata al rinvio dei versamenti Tares, ha previsto la possibilità di utilizzare per le prime rate del 2013 gli stessi criteri di calcolo e gli stessi strumenti operativi usati nel 2012
02 | IL NODO
I molti Comuni che nel 2012 hanno utilizzato gli avvisi bonari attraverso Equitalia dovrebbero continuare a usarli, ma l’agente nazionale della riscossione ha chiesto agli enti di non inviare più nuovi documenti
03 | LA MANCATA SOLUZIONE
Il nuovo bollettino Tares avrebbe potuto rappresentare un’alternativa ai ruoli di Equitalia, ma le istruzioni operative del ministero indicano che questo strumento è utilizzabile solo dal 1° luglio
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