Gli obblighi Imu sorgono unicamente per l’usufruttuario dell’immobile; esente invece il titolare della nuda proprietà. Ne deriva che la casa abitata solo da quest’ultimo e non dall’usufruttuario non può beneficiare delle agevolazioni per l’abitazione principale, poiché in essa non risiede il soggetto passivo dell’Imu. Questa è la risposta al quesito del lettore Alessandro Cassella.
Con l’avvicinarsi della scadenza del 17 giugno si moltiplicano le domande sull’Imu, soprattutto per individuare quali casi beneficiano della sospensione prevista per l’abitazione principale, in base all’articolo 1 del Dl 54/13.
Nella situazione descritta nel quesito il figlio ha la nuda proprietà dell’appartamento in cui risiede. Sul medesimo bene, grava l’usufrutto in favore del padre. Quest’ultimo, a sua volta, ha una casa in proprietà in un’altra regione, nella quale dimora e risiede.
I soggetti passivi dell’Imu sono il proprietario e il titolare dei diritti reali di godimento (usufrutto, uso e abitazione). Chi detiene la nuda proprietà non è contemplato tra i soggetti passivi, esattamente come accadeva per l’Ici.
La ragione è da ravvisarsi nel fatto che, tecnicamente, non realizza il possesso dell’immobile, che costituisce il presupposto dell’Imu.
Pertanto, tra chi detiene la nuda proprietà e l’usufruttuario, l’unico soggetto passivo è il secondo.
La nozione di abitazione principale inoltre riguarda l’unità immobiliare nella quale il contribuente risiede anagraficamente e dimora abitualmente. Nel caso preso in considerazione, dunque, poiché il contribuente è il padre e non il figlio, non ricorre nessuna delle condizioni per ravvisare i benefici di legge.
Va altresì ricordato che nell’Imu, a differenza che nell’Ici, l’immobile concesso in uso gratuito a parenti non è e non può essere assimilato all’abitazione principale. Quindi che il padre, nella sua qualità di usufruttuario, abbia concesso in uso gratuito al figlio la casa è del tutto irrilevante ai fini Imu.
La casa di proprietà del padre, invece, è considerata abitazione principale, con conseguente sospensione del pagamento della prima rata in scadenza al 17 giugno. Né rileva il fatto, evidenziato nel quesito, che tale abitazione sia ubicata in un’altra città, rispetto a quella di residenza del figlio.
A quest’ultimo riguardo, vale evidenziare che la problematica delle residenze disgiunte nell’ambito del medesimo nucleo familiare sussiste, in pratica, solo nei riguardi dei coniugi.
Il figlio che vive per conto suo in altro appartamento costituisce infatti un nucleo familiare a se stante.
Se l’appartamento è di sua proprietà, lo stesso sarà considerato abitazione principale anche se situato nella medesima città in cui risiedono i genitori.
Per quanto riguarda i coniugi non separati o divorziati, va in primo luogo ribadito che se ciascuno di essi vive nell’appartamento dell’altro, a nessuna delle due unità immobiliari potrà essere riconosciuta la qualifica di abitazione principale.
Invece, in presenza di residenze disgiunte in case di proprietà del coniuge che vi risiede, bisogna distinguere a seconda che le unità si trovino o meno nella stessa città.
Nella prima ipotesi (stessa città), solo una delle due unità, a scelta del contribuente, beneficia della agevolazioni. Mentre nel secondo caso (città diverse), entrambi gli immobili potranno fruire della sospensione del pagamento in scadenza il 17 giugno.
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