Per l’Ici sui terreni agricoli due pesi e due misure

Italia Oggi
9 July 2013
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Giudici tributari in stato confusionale. Se la stessa sezione di una Commissione tributaria, con due pronunce emanate a distanza di 20 giorni, decide in maniera diversa sulle agevolazioni Ici per i terreni agricoli, tutto questo non può che creare incertezze per i contribuenti e aumentare il contenzioso con il fisco. Infatti, per la quarta sezione della Commissione tributaria provinciale di Treviso (sentenza n. 24 del 16 aprile 2013) il contribuente è tenuto a pagare l’Ici sull’area edificabile se dà in affitto l’immobile a una società agricola.
L’immobile non può essere considerato terreno agricolo se non sussiste una doppia condizione: che l’agricoltore sia proprietario del terreno e lo conduca direttamente. Mentre, secondo la stessa sezione (sentenza n. 19 del 25 marzo 2013), per fruire dei benefici fiscali non è richiesto che l’imprenditore agricolo debba essere proprietario del terreno. La società può condurre il terreno anche in base a un contratto di affitto. Un caso di disorientamento giurisprudenziale! La stessa commissione, nonché la stessa sezione, afferma un principio diverso a meno di un mese distanza tra le due pronunce. E non si tratta dell’unico caso.
Per esempio, la prima sezione della commissione tributaria provinciale di Lodi ha deciso un’identica questione (stesse parti e stesso oggetto), relativa a una controversia in materia di Tarsu per due differenti annualità, in maniera del tutto diversa. È uno dei tanti mali della giustizia italiana. Non essendoci quasi mai un orientamento univoco da parte dei giudici di merito, che non hanno alcuna intenzione di allinearsi alla Cassazione, nessuno rinuncia a coltivare le controversie fino al terzo grado di giudizio.Del resto, sulla questione decisa dalla commissione di Treviso la Cassazione ha già da tempo preso posizione, sostenendo che le agevolazioni Ici sui terreni agricoli spettano solo alle persone fisiche e che l’agricoltore deve possedere il terreno e condurlo direttamente. Le regole, invece, sono cambiate dal 2012 con l’istituzione dell’Imu. I benefici fiscali sui terreni agricoli non sono più limitati alle persone fisiche, ma si estendono anche alle società agricole. Per la qualificazione di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale occorre fare riferimento all’articolo 1 del decreto legislativo 99/2004 e non più, come avveniva per l’Ici, all’articolo 58 del decreto legislativo 446/1997.

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