La Tari serve a coprire i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa comunale. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a prescindere dall’uso a cui sono adibiti. Non sono soggette al prelievo solo le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali tassabili, nonché le aree comuni condominiali a meno che non siano occupate in via esclusiva. Quindi, viene confermata l’esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali tassabili, cioè delle cosiddette aree non operative (per esempio, il parcheggio di un supermercato o l’area di manovra di uno stabilimento industriale). Sono obbligati in solido al pagamento anche i componenti del nucleo familiare e coloro che usano in comune locali e aree. Il tributo va pagato al comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili. I soggetti tenuti al pagamento della tassa devono denunciare la superficie calpestabile e non la superficie catastale. È stata, infatti, rinviata sine die l’applicazione della superficie catastale per gli immobili a destinazione ordinaria come parametro per la determinazione del tributo. Considerato che per la maggior parte degli immobili non esiste ancora la superficie catastale, viene consentito ai comuni di fare ricorso alle superfici già denunciate per Tarsu, Tia e Tares, calcolando la tassa sulla superficie calpestabile anche per gli immobili a destinazione ordinaria (classificati nelle categorie A, B e C). Si passerà alla commisurazione del tributo sulla superficie catastale solo quando verranno allineati i dati degli immobili a destinazione ordinaria e quelli riguardanti la toponomastica e la numerazione civica, interna ed esterna, di ciascun comune.
Per locali e aree scoperte operative si deve passare dalla cassa
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